Tardiva notificazione del ricorso e irricevibilità per decorso dei termini (TAR Emilia-Romagna n. 180 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
È irricevibile per tardività della notificazione il ricorso proposto avverso un provvedimento amministrativo quando l’eccezione sollevata dall’Amministrazione resistente risulti incontestata dalla parte ricorrente. In sede di esame dell’istanza cautelare, il giudice amministrativo deve rigettare la domanda di sospensione qualora emerga con chiarezza la decadenza dal termine di impugnazione, senza necessità di pronunciarsi nel merito della controversia. La tardività della notificazione del ricorso costituisce ostacolo processuale pregiudiziale che assorbe ogni altra questione, ivi compresa la fondatezza delle censure dedotte avverso il provvedimento gravato.

Il Fatto

La vicenda trae origine dalla revoca del nulla osta all’ingresso, disposta dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Parma in data 18.04.2025, in favore di un lavoratore straniero, a seguito di istanza presentata dal richiedente. Avverso tale provvedimento, il ricorrente e il lavoratore interessato proponevano ricorso dinanzi al TAR Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, chiedendo l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’atto di revoca e di tutti gli atti connessi. Le Amministrazioni resistenti si costituivano in giudizio, eccependo preliminarmente l’irricevibilità del ricorso per tardività della notificazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, nel valutare la domanda cautelare, ha preso in esame l’eccezione preliminare sollevata dall’Avvocatura dello Stato, rilevando come la stessa risultasse incontestata dalla parte ricorrente. Tale circostanza ha determinato l’accoglimento dell’eccezione di rito, senza che il Collegio scendesse all’esame delle questioni di merito prospettate nel ricorso introduttivo.

Il Collegio ha ritenuto, pertanto, che la tardività della notificazione del ricorso, essendo stata eccepita e non contestata, costituisse circostanza sufficiente a integrare la causa di irricevibilità del gravame ex art. 55 cod. proc. amm. La decadenza dal termine di impugnazione, operando quale condizione dell’azione, impedisce la trattazione del merito e, conseguentemente, legittima il rigetto dell’istanza cautelare.

Tale conclusione si fonda sul principio per cui l’esame dell’istanza cautelare non può prescindere dalla verifica della sussistenza dei presupposti processuali, tra cui la tempestività della proposizione del ricorso. L’accertamento della tardività, ancorché effettuato in sede incidentale, comporta l’assorbimento di ogni altra questione, sia in rito sia nel merito.

Il Tribunale ha, infine, compensato le spese della fase cautelare, considerata la natura della pronuncia. Ha inoltre disposto, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, Reg. (UE) 2016/679, l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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