Ottemperanza per la Carta del docente: ordine di esecuzione e commissario ad acta in caso di inottemperanza (TAR Lazio n. 11179 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. è esperibile avverso l’inerzia dell’Amministrazione che non abbia dato esecuzione a una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi, che riconosca il diritto di un docente non di ruolo alla c.d. “Carta del docente”. Sussistono le condizioni dell’azione qualora la sentenza sia stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine perentorio e, per l’ipotesi di persistente inadempimento, nomina sin d’ora un commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’Amministrazione.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva accolto la domanda di un docente con incarico fino al termine dell’anno scolastico, disapplicando l’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 nella parte in cui escludeva i supplenti dal beneficio della “Carta del docente”. Il giudice aveva dichiarato il diritto del ricorrente a ottenere l’erogazione dei buoni di spesa per la formazione professionale, per un importo complessivo di euro 3.000,00, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attivare la carta elettronica.
La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata in copia conforme all’originale ai fini esecutivi presso la sede reale dell’Amministrazione. Nonostante ciò, il Ministero non aveva provveduto all’esecuzione del titolo. Il docente adiva quindi il TAR Lazio con ricorso per ottemperanza, notificato e depositato il 27 novembre 2025, chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione del giudicato e nominato un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione di ottemperanza. In particolare, ha accertato l’avvenuta notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni tra tale notifica e quella del ricorso introduttivo, prescritto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che l’Amministrazione non aveva contestato il mancato adempimento. La circostanza che la sentenza non avesse ancora trovato esecuzione risultava, pertanto, non controversa. Il Collegio ha quindi ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente per materia. Il commissario, con facoltà di delega, avrebbe dovuto provvedere all’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni, compiendo tutti gli atti necessari. Il Collegio ha precisato che nessun compenso doveva essere liquidato per tale attività, rientrando l’onere nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
La regolamentazione delle spese di lite ha seguito il criterio della soccombenza, con liquidazione in favore del ricorrente nella misura di euro 800,00, oltre accessori di legge, e distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il Collegio ha precisato che tale importo è da intendersi comprensivo delle somme spettanti a titolo di spese accessorie funzionali all’instaurazione del giudizio, purché debitamente documentate.
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Nota della Redazione
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