Giudicato non eseguito: il TAR ordina il pagamento e nomina il commissario ad acta (TAR Marche n. 779 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è procedibile quando, alla sua proposizione, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza all’Amministrazione, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di darvi integrale esecuzione, assegnando un termine per adempiere. La mancata opposizione di alcuna ragione contraria da parte dell’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, determina l’accoglimento della domanda. La nomina del Commissario ad acta deve essere disposta sin d’ora per il caso di perdurante inerzia, ma l’indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va rigettato quando non emergano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento.
Il Fatto
Una docente agiva in giudizio dinanzi al Tribunale Ordinario di Ancona, Sezione Lavoro, per ottenere il riconoscimento del diritto al beneficio economico previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. Il giudice adito accoglieva la domanda e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici accertati. La sentenza, passata in giudicato, non veniva tuttavia eseguita dall’Amministrazione.
La docente proponeva quindi ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Marche, lamentando l’inadempimento del giudicato e chiedendo la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si costituiva in giudizio solo formalmente, senza opporre alcuna contestazione nel merito.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, rilevando che tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del ricorso era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Tale decorso rende ammissibile l’azione ex art. 114 cod. proc. amm.
Nel merito, il Collegio ha accolto il ricorso, evidenziando che, decorso il termine di legge e in assenza di alcuna opposizione da parte dell’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non sussistono ragioni ostative alla spettanza e all’azionabilità della pretesa creditoria. Il giudicato non è stato eseguito e l’Amministrazione non ha fornito prova di un adempimento anche parziale.
Il TAR ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, assegnando il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, è stato contestualmente nominato Commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente, che provvederà all’esecuzione coattiva, anche tramite un funzionario delegato, adottando ogni atto necessario, incluse le variazioni di bilancio.
Quanto alla richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio l’ha rigettata, ritenendo che non sussistano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento da parte dell’Amministrazione e che la semplice nomina del Commissario ad acta sia sufficiente a fungere da stimolo. Il TAR ha infine condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, richiamando il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. VII, nella sentenza n. 9289 del 25 novembre 2025.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.