Il vincolo regionale di inedificabilità assoluta prevale sulla pianificazione locale (C.G.A.R.S. n. 1031 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vincolo di inedificabilità assoluta introdotto dall’art. 15, comma 1, lett. a), della legge regionale Siciliana n. 78/1976 entro la fascia di 150 metri dalla battigia opera direttamente ed immediatamente nei confronti dei privati e prevale sulle difformi previsioni degli strumenti urbanistici generali e comprensoriali. Il diniego di permesso di costruire in sanatoria fondato su tale vincolo costituisce atto vincolato, che non richiede motivazione rafforzata né comparazione con l’interesse privato. La mera inerzia, anche trentennale, dell’amministrazione non rende legittimo ciò che è abusivo sin dall’origine e non radica alcun affidamento tutelabile. Il regime regionale più restrittivo rispetto alla disciplina statale non invade la competenza esclusiva dello Stato, ma integra e rafforza la tutela paesaggistica, valore costituzionalmente preminente rispetto agli altri interessi. È irrilevante la saturazione urbanistica della zona, salva la prova della formale qualificazione dell’area come zona A o B anteriormente al 31 dicembre 1976.

Il Fatto

Gli appellanti, eredi dei titolari di un’istanza di sanatoria edilizia presentata nel 1986, impugnano i provvedimenti con cui il Comune di Sciacca ha rigettato la richiesta di permesso di costruire in sanatoria per un manufatto realizzato entro la fascia costiera. Il TAR Sicilia ha respinto il ricorso e i ricorrenti hanno proposto appello, dolendosi del mancato riconoscimento di un affidamento qualificato, dell’errata applicazione ratione temporis del vincolo regionale, del contrasto con la disciplina statale e dell’irrilevanza attribuita alla saturazione urbanistica.

Il Comune non si è costituito. La causa è stata cancellata dal ruolo in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimità della norma regionale di interpretazione autentica, poi definita con la sentenza n. 72 del 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’affidamento. Il lungo tempo trascorso e l’inerzia dell’amministrazione non valgono a legittimare l’abuso, perché l’ordinamento tutela solo l’affidamento incolpevole e la consapevole realizzazione e conservazione di un’opera contra legem configura una volontaria attività del privato. Il diniego di sanatoria per difetto dei requisiti è atto vincolato, che non esige alcuna specifica valutazione dell’interesse pubblico (C.G.A.R.S. n. 753/2025; Cons. Stato n. 1925/2020).

Quanto alla vigenza del vincolo, il Collegio richiama la sentenza n. 72 del 2025 della Corte costituzionale, che ha respinto la questione sull’art. 2, comma 3, della legge regionale n. 15/1991, riconoscendone la natura di interpretazione autentica dell’art. 15 della legge regionale n. 78/1976: il divieto di edificare entro 150 metri dalla battigia valeva direttamente per i privati sin dal 1976. Ne consegue che nel 1986, alla presentazione dell’istanza, il vincolo era già operante e prevalente sul piano comprensoriale che consentiva edificazioni oltre i 100 metri. La deroga dell’art. 18 della medesima legge regionale opera solo per le zone A e B già pianificate prima del 1976, prova non fornita nel giudizio.

Sul prospettato contrasto con l’art. 142 del d.lgs. n. 42/2004 e con la competenza statale, il Collegio ritiene che la normativa regionale non deroghi ma integri e rafforzi la tutela del territorio, legittima espressione della potestà esclusiva riconosciuta alla Regione a statuto speciale. Il valore ambientale delle coste siciliane giustifica una disciplina più stringente (TAR Sicilia n. 4928/2010).

Infine, la saturazione urbanistica e l’urbanizzazione di fatto della zona sono estranee alla problematica del vincolo paesaggistico, prevalendo l’interesse costituzionalmente primario alla difesa del paesaggio (Cons. Stato n. 7839/2019; Cons. Stato n. 1486/2020; C.G.A.R.S. n. 662/2021). Quanto all’arretramento della linea di costa, la carenza probatoria non può essere supplita dalla consulenza tecnica d’ufficio. L’appello è quindi respinto, con nulla sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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