Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro tramite commissario ad acta (TAR Marche n. 1031 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il mancato rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 e l’inerzia dell’amministrazione, dichiara l’obbligo di esecuzione integrale del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro e assegna un termine per l’adempimento. All’inutile decorso del termine consegue la nomina del commissario ad acta, quale misura di carattere acceleratorio. Il rigetto dell’indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. si giustifica quando non emergono particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la sola nomina del commissario appare sufficiente allo scopo.

Il Fatto

Il giudice del lavoro, con sentenza resa dal Tribunale di Fermo, aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici accertati, con condanna alle spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.

La sentenza è stata notificata all’amministrazione ed è passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria. La ricorrente, lamentando la mancata esecuzione del titolo, ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Marche. L’USR Marche si è costituito con memoria formale. All’udienza camerale la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha affrontato anzitutto il profilo della procedibilità. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile perché tra la notifica della sentenza all’amministrazione e la proposizione dell’iniziativa era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Il rispetto del termine dilatorio costituisce condizione per l’esperibilità dell’azione di ottemperanza.

Nel merito, il ricorso è stato dichiarato fondato. Il titolo giudiziale indicato in epigrafe non risultava eseguito. L’amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il decorso del termine di legge e l’assenza di contestazioni sul diritto accertato hanno quindi condotto all’accoglimento.

Il tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tal fine ha assegnato il termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione o dalla comunicazione in via amministrativa.

Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale presso il Ministero. Il commissario assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvede entro i successivi centoventi giorni adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato, anche attraverso un funzionario delegato.

È stata invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.. Il collegio non ha ravvisato particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ha ritenuto sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario. Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, l’amministrazione è stata condannata al pagamento, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a., nell’importo liquidato in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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