Erronea inammissibilità per notifica non provata impone remissione al primo giudice (Cons. Stato n. 1031 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza che dichiari l’inammissibilità del ricorso sulla base di un presupposto di fatto smentito dalla documentazione versata in atti integra una ipotesi di nullità della sentenza per palese errore di giudizio in fatto. La declaratoria di inammissibilità è nulla quando si fondi su motivazione palesemente tautologica o riferibile a circostanze non pertinenti, oppure quando il giudice di primo grado abbia omesso di esaminare la totalità dei motivi di ricorso in virtù della decisione di rito. In tal caso il giudice d’appello annulla la sentenza e rimette la causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105 c.p.a. L’ordine di demolizione che non si limiti a ribadire precedenti provvedimenti, ma sia emesso all’esito di una nuova istruttoria, costituisce provvedimento sanzionatorio autonomo e non atto meramente confermativo o ricognitivo.
Il Fatto
La controversia riguarda la repressione di opere edilizie realizzate senza titolo su un terreno prossimo al demanio lacuale del Trasimeno. L’amministrazione comunale ha adottato una serie di provvedimenti, tra cui un’ordinanza di demolizione e una ordinanza di sospensione dei lavori, contestando il difetto di titolo abilitativo, il contrasto con il vincolo paesaggistico e la violazione delle previsioni del PRG in materia di recinzioni.
Il ricorrente ha impugnato tali atti davanti al TAR Umbria. Il giudice di primo grado ha in parte dichiarato la cessata materia del contendere, avendo l’amministrazione annullato in autotutela uno dei provvedimenti, e per il resto ha dichiarato il ricorso inammissibile. L’appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l’impugnazione dell’ordinanza di demolizione, deducendo l’omessa pronuncia e il difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato il primo motivo di appello. Il TAR aveva dichiarato inammissibile il ricorso osservando che il ricorrente aveva provato l’effettuazione della notifica a mezzo ufficiali giudiziari, ma non aveva prodotto la cartolina di ricevimento. L’assunto è smentito dalla documentazione allegata al modulo telematico di deposito, nella quale figurano le cartoline di ricevimento delle notifiche, sottoscritte dall’incaricato al ritiro.
È parimenti fondato il secondo motivo. Il TAR aveva qualificato l’ordinanza di demolizione come atto meramente ricognitivo o confermativo di una situazione già consolidatasi negativamente. La Corte esclude tale qualificazione: il provvedimento impugnato non richiama i precedenti atti e appare emesso all’esito di una nuova istruttoria, che valorizza gli accertamenti del 2017 e l’ordinanza di sospensione dei lavori quale atto di avvio del procedimento.
L’ordine di demolizione si configura dunque come provvedimento sanzionatorio autonomo e indipendente dalle precedenti vicende amministrative, che risalgono a decenni prima. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. IV, n. 1805 del 2014, Cons. St., sez. IV, n. 758 del 2015 e Cons. St., sez. IV, n. 812 del 2016.
L’accoglimento delle censure comporta la rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105 c.p.a., poiché la sentenza impugnata non ha esaminato i motivi di ricorso, fondando l’inammissibilità su circostanze smentite dalla ricognizione degli atti. La Corte richiama l’Adunanza plenaria n. 16 del 20 novembre 2024, che ha omologato alle ipotesi di nullità della sentenza l’erronea declaratoria di inammissibilità fondata su motivazione palesemente tautologica o su fatti non pertinenti, nonché il caso in cui il primo giudice abbia omesso di esaminare la totalità dei motivi in virtù della decisione di rito.
L’appello è quindi accolto, la sentenza annullata e la causa rimessa al TAR. La particolarità dell’esito giustifica la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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