Diniego DOP suino pesante legittimo senza prova attitudine stagionatura (TAR Lazio n. 9714 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di ammissione di un “tipo genetico” al circuito delle produzioni DOP non attiene alla regolazione generale dell’attività di selezione genetica animale, ma costituisce un regime speciale e autonomo, funzionale alla tutela preventiva della qualità e della reputazione dei prodotti a denominazione di origine protetta. L’amministrazione, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, valuta la compatibilità del programma genetico con i requisiti del disciplinare di produzione, che rappresenta l’elemento essenziale della fattispecie. Tale valutazione ha natura prognostica e concerne l’idoneità del tipo genetico a mantenere o migliorare i caratteri dirimenti indicati dall’Allegato II del D.M. n. 12390/2019, ovvero il grasso di copertura e l’attitudine della carne alla stagionatura. Il sindacato del giudice amministrativo su dette valutazioni è pieno quando esse attengono a elementi di fatto o dati scientifici, mentre si attesta sulla verifica di logicità, coerenza e adeguatezza della motivazione quando implicano apprezzamenti prognostici o giudizi di valore riservati all’amministrazione. L’omessa impugnazione di una delle autonome ragioni poste a fondamento di un provvedimento plurimotivato determina l’inammissibilità del ricorso.
Il Fatto
La ricorrente, ente selezionatore riconosciuto in Danimarca, operava nel settore della genetica suinicola. Chiedeva l’inserimento dei propri tipi genetici nella “Lista degli altri tipi genetici” del Libro genealogico italiano per la produzione del suino pesante, finalizzato alla partecipazione alle filiere DOP “Prosciutto di Parma” e “Prosciutto San Daniele”. Le istanze presentate a seguito di nuove domande venivano rigettate con decreti del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, basati sui pareri negativi del CREA-ZA. Contro tali dinieghi veniva proposto ricorso, integrato da motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha esaminato le doglianze della ricorrente, che contestava in particolare la composizione del procedimento istruttorio, la mancata predeterminazione dei criteri valutativi e la fondatezza tecnica del giudizio di incompatibilità espresso dall’amministrazione. L’eccezione di inammissibilità sollevata dall’amministrazione resistente è stata ritenuta assorbente: il giudizio di non compatibilità dei tipi genetici della ricorrente poggiava su due parametri dirimenti, ossia il mantenimento o miglioramento del grasso di copertura e l’attitudine alla stagionatura, misurata dal calo di peso delle cosce in prima salagione. Il ricorso, concentrandosi esclusivamente sul grasso dorsale e sull’accrescimento ponderale, non conteneva alcuna censura specifica avverso il secondo parametro, che costituiva una autonoma ratio decidendi del provvedimento impugnato.l’
La Corte ha quindi ricordato che la giurisprudenza consolidata ritiene che, in presenza di un provvedimento plurimotivato, la mancata contestazione anche di una sola delle ragioni dell’atto comporta l’inammissibilità dell’impugnativa, in quanto l’eventuale fondatezza delle altre censure non sarebbe comunque idonea a determinarne l’annullamento.
Il TAR ha inoltre escluso la fondatezza delle censure di tipo procedimentale, rilevando come il procedimento fosse ancorato a criteri predeterminati dal D.M. n. 12390/2019, in attuazione del disciplinare DOP. Ha qualificato il sindacato sulla valutazione di compatibilità del tipo genetico come limitato alla verifica di logicità e ragionevolezza, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento tecnico-prognostico a quello dell’amministrazione. La consulenza di parte che prospettava una diversa metodologia di selezione genetica è stata ritenuta inammissibile, in quanto volta a sollecitare un sindacato sul merito amministrativo. La Corte ha infine disatteso i rilievi concernenti il presunto conflitto di interessi di ANAS e CREA-ZA, evidenziando come l’ANAS svolga un ruolo meramente istruttorio e come la censura consistesse in una critica di sistema che esula dalla cognizione del giudice amministrativo.
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Nota della Redazione
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