Cessazione della materia del contendere per accredito della carta docente (TAR Lombardia n. 3382 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avverso l’inadempimento dell’Amministrazione a una sentenza del giudice ordinario, il sopravvenuto accredito delle somme dovute determina la cessazione della materia del contendere, non essendovi più utilità per il ricorrente a ottenere una pronuncia di merito. Tale esito non esclude tuttavia la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale, atteso che l’adempimento tardivo è intervenuto soltanto in corso di giudizio.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento della carta docente per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, per un importo complessivo di 1.000,00 euro, oltre agli accessori. Formato il giudicato sulla sentenza, l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento, sicché la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., deducendo l’inadempimento del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendo decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997 n. 30, decorrente dalla notifica della sentenza con richiesta di adempimento.
Nel merito, il Collegio ha preso atto dell’avvenuto accredito delle somme sulla carta docente in data 15 aprile 2026, documentato dall’Amministrazione con memoria depositata il 24 aprile 2026. Tale circostanza ha integrato la cessazione della materia del contendere, poiché l’interesse alla pronuncia è venuto meno per effetto dell’integrale soddisfazione della pretesa azionata.
Quanto alle spese, il TAR ha richiamato il principio della soccombenza virtuale, applicabile anche all’esito di cessazione della materia del contendere quando l’adempimento sia successivo alla proposizione del ricorso. A sostegno, il Collegio ha citato Consiglio di Stato, Sez. VII, 15 gennaio 2026, n. 331 e Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221, con riferimento alla natura seriale delle controversie in materia di carta docente, che non richiedono l’esame di specifiche questioni di fatto o di diritto nei singoli procedimenti.
Il Collegio ha pertanto liquidato le spese in 800,00 euro oltre IVA, CPA e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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