Vincolo di inedificabilità delle lame: prevale la disciplina PRG più restrittiva (TAR Puglia n. 848 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il vincolo di inedificabilità assoluta di 200 metri dalle lame, previsto dall’articolo 35 delle NTA del PRG, ha una propria autonomia normativa e non è collegato, con una sorta di rinvio dinamico, né al vincolo transitorio di cui alla L.R. Puglia n. 30/1990, né a quello introdotto dal PUTT/P. Ne consegue che, in caso di concorso di discipline, il piano urbanistico comunale può legittimamente dettare previsioni più restrittive di quelle dello strumento sovraordinato, ove non confliggenti con il piano paesaggistico. Il PPTR, all’articolo 54, comma 3, fa espressamente salva la disciplina più restrittiva del PRG, laddove la componente paesaggistica sia individuata da entrambi gli strumenti con perimetri differenti. È, pertanto, legittimo il diniego di permesso di costruire per un intervento in contrasto con tale fascia di rispetto, non ravvisandosi alcun obbligo per l’Amministrazione di attivare un procedimento di variante per la rimozione del vincolo.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un immobile ricadente in zona tipizzata come “Zona B7, ex aree C4” del PRG di Noicattaro, impugnava il diniego di permesso di costruire per la realizzazione di una piscina pertinenziale. Il diniego si fondava sul fatto che l’area fosse gravata dal vincolo di inedificabilità assoluta di 200 metri dal ciglio delle lame, imposto dall’articolo 35 delle NTA del PRG. Avverso tale determinazione, la ricorrente censurava la delibera di approvazione del PRG e chiedeva, ove occorra, l’accertamento dell’obbligo del Comune di perfezionare una variante urbanistica per la rimozione del vincolo.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure di parte ricorrente. La tesi attorea si fondava sul mancato adeguamento dell’articolo 35 delle NTA del PRG al PUTT/P e al PPTR, deducendo l’illegittimità di una fascia di 200 metri, superiore a quella di 150 metri prevista dallo strumento sovraordinato. La sentenza chiarisce, però, che il vincolo previsto dall’articolo 35 citato ha una propria autonomia e non è collegato da alcun rinvio dinamico a quelli transitori.

Il Collegio ha evidenziato che il PRG è stato approvato successivamente all’entrata in vigore del PUTT/P, facendo emergere la volontà del Comune di dettare una disciplina più rigorosa. Tale scelta è stata ritenuta legittima, anche alla luce dell’articolo 54, comma 3, del PPTR, il quale dispone che, in caso di perimetri differenti tra le componenti paesaggistiche, continuano a essere vigenti entrambi i perimetri con le rispettive discipline, applicandosi quella più restrittiva. Una previsione, questa, conforme al costante orientamento giurisprudenziale secondo cui gli strumenti urbanistici possono introdurre disposizioni aggiuntive e più restrittive rispetto a quelle del piano paesaggistico, come confermato dalla giurisprudenza citata in motivazione.

La sentenza ha, inoltre, respinto l’ulteriore doglianza relativa all’applicabilità dell’eccezione di cui all’articolo 2 della L.R. Puglia n. 30/1990, che determina l’inoperatività del vincolo per i piani attuativi presentati entro il 6.6.1990. Tale eccezione, recepita dall’articolo 97 delle NTA, non è stata ritenuta pertinente nel caso di specie, non essendo emersi elementi univoci per ritenere sussistente una delle condizioni di operatività della deroga.

Infine, il TAR ha escluso che sussistano i presupposti per riconoscere un obbligo del Comune di attivare il procedimento di variante urbanistica. In definitiva, il diniego impugnato è stato ritenuto coerente con la disciplina urbanistico-edilizia vigente e, pertanto, il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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