Riparto tra sede e sezione staccata del TAR come questione interna (TAR Puglia n. 849 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La ripartizione delle controversie tra il TAR con sede nel capoluogo e la sezione staccata non integra una questione di competenza in senso proprio, ma attiene alla sola distribuzione interna della competenza generale, con valore di specificazione organizzativa. Ne deriva che l’inosservanza delle relative regole non incide sul principio costituzionale del giudice naturale e si risolve in una mera irregolarità. In tale evenienza il giudice adito non deve pronunciare ordinanza declinatoria di competenza, ma disporre la trasmissione degli atti al Presidente dell’Ufficio per le determinazioni circa la ripartizione interna degli affari tra sezione principale e sezione distaccata.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava dinanzi al TAR Puglia, sede di Bari, due decreti di occupazione anticipata d’urgenza finalizzata all’esproprio, emessi dal Comune di Taranto sulla base di una delibera consiliare di approvazione del progetto esecutivo con dichiarazione di pubblica utilità. Il ricorso, notificato anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, era volto all’annullamento degli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi i verbali di constatazione dei luoghi e l’avviso di avvio del procedimento.
Nella memoria difensiva il Comune di Taranto sollevava eccezione di incompetenza territoriale del TAR Puglia, sede di Bari, rilevando che il comune rientra nell’ambito territoriale della sezione staccata di Lecce del medesimo Tribunale amministrativo regionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente esaminato l’eccezione di incompetenza sollevata dal Comune, inquadrandola sul piano dell’art. 47 del codice del processo amministrativo. La norma, nell’interpretazione accolta, preclude la configurabilità di una questione di competenza in senso proprio con riguardo alla ripartizione delle controversie tra il tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e la sezione staccata.
Tale ripartizione, ha rilevato il Collegio, assume il valore di una specificazione organizzativa che attiene alla sola distribuzione interna della competenza generale. L’inosservanza delle relative regole non incide pertanto sul principio costituzionale del giudice naturale, risolvendosi in una mera irregolarità. La giurisprudenza citata dal Collegio, con il richiamo a Cons. Stato, Sez. V, n. 6771 del 2003 e a Cons. Stato, Sez. IV, n. 1822 del 2020, conferma questa ricostruzione sistematica.
Da tale premessa il Collegio ha tratto la conseguenza che non si dovesse procedere con ordinanza declinatoria di competenza. La soluzione corretta è invece quella della trasmissione degli atti al Presidente dell’Ufficio, affinché adotti le opportune determinazioni circa la ripartizione interna degli affari tra la Sezione principale e la Sezione distaccata.
In applicazione di tale principio, il TAR Puglia, Sezione Terza, ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente del T.A.R. per ogni opportuna determinazione, senza pronunciarsi nel merito della controversia.
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Nota della Redazione
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