Partecipazione necessaria dei proprietari al piano esecutivo convenzionato (TAR Piemonte n. 381 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le varianti urbanistiche puntuali e i piani attuativi, quando riguardano aree o immobili specifici e incidono direttamente sugli interessi di determinati soggetti proprietari di immobili inclusi nel perimetro del piano, comportano per il Comune l’obbligo di notifica agli interessati, anche ai fini della decorrenza del termine di impugnazione delle relative delibere. La procedura della legge regionale del Piemonte n. 56 del 1977 non consente agli enti locali di derogare ai principi fondamentali sul contraddittorio e sulla partecipazione, discendenti dalla legge n. 241 del 1990 e dall’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali UE. In relazione al procedimento di formazione del piano esecutivo convenzionato, che ha contenuto particolare e destinatari individuabili a priori, non opera la deroga dell’art. 13 della legge n. 241 del 1990 per gli atti normativi e per gli atti amministrativi generali di programmazione e pianificazione. L’amministrazione deve acquisire il consenso di tutti i soggetti proprietari, inclusi gli eventuali successivi acquirenti, poiché le obbligazioni derivanti dal piano attuativo convenzionato hanno natura propter rem.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un terreno che ricade parzialmente all’interno della perimetrazione di un piano esecutivo convenzionato approvato dal Comune di Alessandria, impugna la deliberazione di approvazione e la presupposta deliberazione di accoglimento del progetto. Il piano prevede il completamento di due edifici residenziali e la costruzione di villette a schiera su un versante collinare.

Il ricorrente deduce di essere stato informato dell’iniziativa soltanto con comunicazione dell’amministrazione del 15 dicembre 2023, dopo la definitiva approvazione del piano, e lamenta la violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 e l’eccesso di potere per difetto d’istruttoria, non essendo stato coinvolto nel procedimento pur essendo uno dei proprietari agevolmente identificabili. Il Comune e la società controinteressata eccepiscono l’inammissibilità del ricorso e ne chiedono il rigetto nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di tardività. Secondo la difesa della società controinteressata, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare la delibera di approvazione entro sessanta giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio. Il Tribunale richiama un indirizzo consolidato (Cons. Stato, sez. VI, n. 965 del 2014; Id., sez. IV, n. 4890 del 2016; Id., sez. IV, n. 622 del 2017): i piani attuativi che riguardino aree specifiche e incidano direttamente sugli interessi di determinati soggetti comportano l’obbligo di notifica individuale, anche ai fini della decorrenza del termine di impugnazione.

Resta escluso l’obbligo di notifica ai proprietari delle aree contigue esterne al perimetro del piano particolareggiato, per i quali il termine decorre dalla pubblicazione della delibera. Nella specie è incontestato che l’area del ricorrente è situata all’interno della perimetrazione: il ricorso è quindi tempestivo, essendo stato proposto entro sessanta giorni dalla lettera informativa del 15 dicembre 2023.

Nel merito il ricorso è fondato. L’art. 43 della legge regionale del Piemonte n. 56 del 1977 consente ai proprietari che rappresentino almeno i due terzi del valore catastale degli immobili di un comparto di presentare progetti di piani esecutivi convenzionati, ma la procedura regionale non permette di derogare ai principi fondamentali sul contraddittorio e sulla partecipazione. Il Collegio richiama l’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali UE, che sancisce il diritto ad una buona amministrazione, articolato nel diritto al contraddittorio procedimentale, nel diritto di accesso ai documenti e nell’obbligo di motivazione.

Poiché il piano esecutivo convenzionato ha contenuto particolare e destinatari individuabili a priori, non opera la deroga dell’art. 13 della legge n. 241 del 1990. Le convenzioni urbanistiche rientrano tra gli accordi sostitutivi di provvedimenti amministrativi previsti dall’art. 11 della legge n. 241 del 1990: l’accordo tra i proprietari ne costituisce elemento essenziale, anche ai sensi dell’art. 1372 cod. civ., e non si può prescindere dalla partecipazione e dal consenso esplicito di ciascuno (Cons. Stato, sez. IV, n. 536 del 2019). Deve essere assicurata la partecipazione di tutti i proprietari e acquisito il consenso di tutti gli interessati, inclusi i successivi acquirenti, poiché le obbligazioni hanno natura propter rem (Cons. Stato, sez. II, n. 5304 del 2019).

Il Collegio richiama inoltre l’art. 16 della legge n. 1150 del 1942 e l’art. 12 del d.P.R. n. 327 del 2001: i piani di lottizzazione possono assumere l’efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, ai fini dell’espropriazione delle aree incluse nei comparti edificatori, nei confronti dei proprietari che non aderiscano. Anche per tale profilo è indispensabile instaurare il contraddittorio prima della conclusione del procedimento. Né rileva, ai fini dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, dimostrare l’assenza di pregiudizio causato dal mancato coinvolgimento (Cons. Stato, sez. II, n. 2554 del 2024). Il ricorrente ha dedotto che, se fosse stato preventivamente informato, avrebbe potuto chiedere lo stralcio della particella e produrre una perizia di parte sulla stabilità geologica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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