Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse per rinuncia implicita all’azione (TAR Puglia n. 714 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, la parte ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio. Tale dichiarazione comporta la doverosa ed obbligata presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con possibilità di compensazione delle spese vista la definizione in rito della controversia.
Il Fatto
Alcuni pubblici dipendenti appartenenti alle Forze armate avevano adito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Lecce, per ottenere l’accertamento dell’inadempimento contrattuale imputabile al Ministero della Difesa, quale datore di lavoro nel comparto difesa e sicurezza non contrattualizzato, per il mancato avvio delle procedure propedeutiche alla negoziazione e concertazione del trattamento di fine servizio e la connessa istituzione della previdenza complementare, ai sensi dell’art. 26, comma 20, legge n. 448/1998 e dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 252/2005. I ricorrenti chiedevano altresì la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del conseguente danno economico. Il Ministero della Difesa si era costituito in giudizio per resistere.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio, la parte ricorrente depositava una memoria con cui dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del processo, chiedendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso con compensazione delle spese di lite. L’Amministrazione resistente nulla deduceva in merito a tale istanza.
Il Collegio, richiamando il principio per cui, sino alla trattenuta in decisione della causa, la parte conserva la piena disponibilità dell’azione, ha ritenuto che la dichiarazione di non avere interesse configuri una manifestazione della volontà di non proseguire il giudizio, alla quale il giudice non può sottrarsi. In particolare, il Tribunale ha evidenziato come non sussista in capo al giudicante né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, con la conseguenza che l’unica pronuncia possibile è quella conforme alla dichiarazione resa.
Sulla base di tali premesse, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione delle spese, giustificata dalla definizione in rito della controversia.
Nota della Redazione
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