Sospensione e cancellazione elicottero V.D.S. per difformità dichiarate e vigilanza (TAR Lazio n. 5340 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto dispositivo con cui l’Aero Club d’Italia sospende, in via cautelare, le procedure di identificazione e di rinnovo della qualifica di “avanzato” per una categoria di aeromobili ultraleggeri ha natura provvedimentale, non normativa, in quanto non introduce precetti generali ed astratti ma incide su una pluralità di procedimenti. Detto atto è correttamente adottato dal Direttore Generale ai sensi dell’art. 32, comma 6, lett. c), d.P.R. n. 53/2013. Il potere di accertare, “in qualsiasi momento”, la conformità tra le dichiarazioni del proprietario e le caratteristiche oggettive dell’apparecchio, attribuito all’ente dall’art. 7, comma 4, d.P.R. n. 133/2010, costituisce espressione della funzione di vigilanza sulla sicurezza del volo e non è riconducibile all’istituto dell’autotutela, con la conseguente inapplicabilità dei termini di cui all’art. 21-nonies l. n. 241/1990. La falsità delle dichiarazioni rese ai fini dell’identificazione legittima la cancellazione dal Registro, che discende dalle attribuzioni di tenuta del medesimo.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario dal 2018 di un elicottero ultraleggero V.D.S. identificato con marche I-D088, impugnava l’atto dispositivo n. 88 dell’1.4.2025 con cui il Direttore Generale dell’Aero Club d’Italia aveva disposto la sospensione temporanea delle procedure di identificazione e di rinnovo della qualifica di “avanzato” per gli aeromobili ad ala rotante derivati dal modello “Robinson R22”, nonché i successivi atti di controllo e la cancellazione dell’aeromobile dal Registro disposta all’esito di una visita ispettiva.
Il ricorrente deduceva, tra l’altro, l’insussistenza del potere regolamentare dell’ente, la violazione dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, l’incompetenza del Direttore Generale, la contraddittorietà dei provvedimenti e il difetto di istruttoria, sostenendo che l’elicottero fosse stato autocostruito e rientrasse nei limiti di peso previsti per la categoria V.D.S.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rigettato l’istanza di riunione con altro ricorso e ha esaminato congiuntamente i motivi di incompetenza e di carenza di potere, rilevando che l’atto dispositivo n. 88 presenta un evidente contenuto provvedimentale, riconducibile alla categoria degli atti plurimi, non ricorrendo i connotati tipici degli atti normativi. Si tratta, infatti, di un atto interinale con funzione cautelare, espressione delle funzioni amministrative attribuite dalla legge all’Aero Club d’Italia, correttamente adottato dal Direttore Generale.
Quanto al potere esercitato, il Collegio ha precisato che l’art. 7, comma 4, d.P.R. n. 133/2010 attribuisce all’ente un potere di verifica della conformità delle dichiarazioni che è permanente, tipico e funzionale alla tutela della sicurezza del volo, espressione della funzione di vigilanza sul settore. Tale potere non è riconducibile all’autotutela, i cui presupposti sono stati erroneamente richiamati dal ricorrente, con la conseguente irrilevanza del decorso del termine di dodici mesi.
In relazione alla dedotta contraddittorietà, il provvedimento cautelare risulta fondato su emergenze istruttorie che evidenziano sia l’impiego di parti aeronautiche precedentemente certificate e non trattate secondo la normativa di settore, sia l’esistenza di false dichiarazioni circa i requisiti richiesti per l’identificazione. La natura cautelare giustifica la sospensione anche prima dell’esito delle verifiche, mentre la questione dell’applicabilità del Regolamento (UE) n. 1139/2018 è stata ritenuta irrilevante, essendo emerso che il velivolo non possedeva sin dall’inizio i requisiti per l’iscrizione. La visita ispettiva ha infatti accertato che le componenti dichiaratamente rimosse per alleggerire il peso erano in realtà in posizione, con un peso misurato di 399,60 kg corrispondente a quello a vuoto del modello originario, sicché le dichiarazioni rese ai fini dell’identificazione erano false. La conseguente cancellazione dal Registro è stata ritenuta coerente con il regime delle autodichiarazioni in caso di falsità, di cui agli artt. 75 e 76 d.P.R. n. 445/2000.
Infine, il Collegio ha respinto i motivi concernenti la nomina degli ispettori, l’asserita violazione del contraddittorio e il difetto di istruttoria, rilevando che la valutazione del peso era stata correttamente effettuata e che il provvedimento conclusivo era stato adottato all’esito di un procedimento in cui il ricorrente aveva avuto modo di presentare osservazioni, non sussistendo alcun obbligo di preavviso per i procedimenti d’ufficio.
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Nota della Redazione
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