Cittadinanza: i precedenti penali dei familiari conviventi legittimano il diniego (TAR Lazio n. 12592 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, i precedenti penali dei familiari conviventi del richiedente, ancorché non riguardino direttamente quest’ultimo e non siano assistiti da condanne definitive, costituiscono un legittimo elemento di valutazione per l’Amministrazione, in quanto assumono rilevanza quali indici sintomatici di inaffidabilità e di non compiuta integrazione del nucleo familiare di riferimento. Il giudizio prognostico demandato all’Amministrazione ha natura complessa e globale, dovendo valutare la condotta del richiedente anche in un’ottica di precauzione, senza che possa opporsi il principio della personalità della responsabilità penale, atteso che il diniego non estende le conseguenze penali ma impedisce che la concessione possa recare danno alla comunità nazionale.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina straniera, impugnava il decreto del Ministero dell’Interno con cui era stata respinta la sua domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. L’Amministrazione fondava il diniego sui pregiudizi penali emersi a carico del coniuge convivente — per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, immigrazione, edilizia e abbandono di rifiuti — e del figlio convivente — per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, violenza privata, minaccia, indebito utilizzo di carte di pagamento e furto aggravato. La ricorrente contestava il provvedimento deducendo la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per mancata valutazione di una memoria trasmessa tardivamente, l’erronea valutazione dei fatti e la violazione dell’art. 6 della legge n. 91/1992.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso infondato, osservando che i plurimi precedenti penali dei familiari conviventi rappresentano un chiaro indice sintomatico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale del nucleo familiare di riferimento, come già affermato dalla giurisprudenza della stessa Sezione. Tali condotte ricadono nel periodo di osservazione rilevante, ovvero il decennio antecedente la domanda in cui devono maturarsi i requisiti per la concessione dello status, compreso quello dell’irreprensibilità della condotta.
Il Collegio ha precisato che la valutazione prognostica dell’Amministrazione ha natura complessa e globale, non limitandosi a considerare atomisticamente i singoli precedenti ma apprezzandoli nel loro insieme, nella periodicità, reiteratività e natura, trattandosi di indicatori valutati secondo un giudizio sintetico di impatto. La circostanza che i precedenti riguardino il coniuge e il figlio e non direttamente la ricorrente non inficia la legittimità del diniego, poiché la stabilità parentale e affettiva potrebbe indurre l’interessato ad agevolare comportamenti in contrasto con l’ordinamento, inficiando le prospettive di ottimale inserimento nella comunità nazionale.
Il TAR ha inoltre escluso che possa trovare applicazione il principio della personalità della responsabilità penale, in quanto il diniego non estende all’interessata le conseguenze penali dei precedenti familiari ma impedisce soltanto che la concessione possa recare danno alla comunità nazionale. La valutazione amministrativa della condotta si pone su un piano differente e autonomo rispetto all’accertamento della responsabilità penale, sicché i fatti sono valutabili anche a prescindere dagli esiti processuali e dall’assenza di condanne definitive, secondo il noto fenomeno della pluriqualificazione del fatto giuridico.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il Collegio ha rilevato che la memoria della ricorrente era stata prodotta il 21/03/2024, ovvero in data successiva alla definitiva chiusura dell’istruttoria procedimentale, attestata dall’adozione del provvedimento da parte del dirigente responsabile avvenuta il 26/02/2024, prima della firma del sottosegretario delegato per l’emanazione del 18/04/2024. Il termine ordinatorio per le osservazioni non abilita a pretendere la riapertura di un procedimento la cui fase istruttoria è stata compiutamente portata a termine.
La Corte ha infine ribadito che la concessione della cittadinanza presuppone l’accertamento di un interesse pubblico e che nessun dubbio o ombra di inaffidabilità del richiedente deve sussistere, anche in valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali, essendo compensata la particolare cautela dalla facoltà di reiterazione dell’istanza a distanza di un anno dal primo rifiuto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.