Competenza esecutiva al giudice di rinvio in caso di annullamento (Cass. pen. Sez. I n. 28295 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di competenza esecutiva, la disposizione dell’art. 665, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen. fissa una speciale e autonoma regola attributiva che prescinde dai criteri del comma 2 del medesimo articolo. Ne segue che, in caso di annullamento con rinvio della sentenza di appello, il giudice competente a conoscere dell’esecuzione di essa è sempre il giudice del rinvio, indipendentemente dalla circostanza che abbia o non confermato la sentenza di primo grado. La regola è volta a tutelare l’esigenza della necessaria unitarietà della funzione di esecuzione, sì che, in ipotesi di titolo soggettivamente od oggettivamente cumulativo, resti concentrato in capo a un unico giudice l’esercizio delle attribuzioni in materia.
Il Fatto
Il procedimento esecutivo riguarda la posizione di un condannato nei cui confronti si era proceduto con rito abbreviato e con sospensione condizionale della pena. La vicenda si snoda attraverso una sentenza di condanna del Tribunale, confermata in appello, quindi annullata con rinvio dalla Cassazione. In sede di rinvio la Corte di appello confermava nuovamente la sentenza di primo grado; un ulteriore annullamento con rinvio, disposto dalla Cassazione limitatamente a una ipotesi di reato, conduceva a un nuovo provvedimento di conferma.
Su istanza del Procuratore generale, volta alla revoca del beneficio, la Corte di appello, in funzione di Giudice dell’esecuzione, dichiarava la propria incompetenza e trasmetteva gli atti al Tribunale, ritenendo competente il giudice di primo grado perché la sentenza era stata confermata e non riformata in modo sostanziale. Il Tribunale sollevava conflitto negativo di competenza, osservando che nelle ipotesi di annullamento con rinvio è competente il giudice del rinvio. La questione giunge così alla Cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muore dall’esame della criterio generale dell’art. 665, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui giudice dell’esecuzione di un provvedimento è lo stesso giudice che lo ha deliberato, e delle specificazioni contenute nei commi successivi. Il secondo comma attribuisce la competenza al giudice di primo grado salvo che il giudice del gravame non abbia riformato in modo sostanziale la sentenza; il terzo comma disciplina l’ipotesi di ricorso per cassazione; il quarto e il quinto comma individuano il giudice competente in caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi.
Su quest’ultimo punto la Corte richiama il principio per cui competente a provvedere è il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione dedotta non riguarda quel provvedimento (Sez. 1 n. 16916 del 13/03/2025, Mazza, Rv. 288021 – 01; Sez. 1 n. 15856 del 11/02/2014, Jadid, Rv. 259600 – 01). Richiama inoltre la regola per cui, in caso di provvedimenti emessi dallo stesso tribunale in composizione monocratica o collegiale, competente è il giudice collegiale (Sez. 1 n. 23748 del 15/07/2020, D’Andretta, Rv. 279525 – 01) e, in caso di decisioni adottate da tribunali diversi, la competenza si radica con riferimento al provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo alla data di presentazione della domanda (Sez. 1 n. 2290 del 03/12/2013, dep. 2014, D’Andrea, Rv. 258004 – 01).
Il passaggio decisivo è però rappresentato dalla regola già affermata dalla stessa Sezione: la disposizione dell’art. 665, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen. fissa una speciale e autonoma regola attributiva che prescinde dai criteri del comma 2, sicché, in caso di annullamento con rinvio della sentenza di appello, giudice competente a conoscere dell’esecuzione è sempre il giudice del rinvio, a prescindere dalla conferma o dalla riforma della sentenza di primo grado (Sez. 1 n. 29045 del 28/02/2018, Sinesi, Rv. 273104 – 01; conforme Sez. 1 n. 30129 del 14/05/2003, Novellino, Rv. 225048 – 01).
Tale regola è funzionale all’unitarietà della funzione di esecuzione, perché l’incidente di esecuzione resti concentrato in capo a un unico giudice, anche nelle ipotesi di annullamento con rinvio disposto nei confronti di alcuni soltanto dei coimputati. La Corte richiama in proposito ulteriori precedenti (Sez. 1 n. 27843 del 03/06/2015, Ciardi, Rv. 264617 – 01; Sez. 1 n. 11882 del 25/02/2015, Perrone, Rv. 263097 – 01), ribadendo che il giudice dell’esecuzione va individuato nel giudice del rinvio anche quando questi non si sia ancora pronunciato.
Poiché nel caso concreto la Cassazione aveva disposto l’annullamento della sentenza di appello con rinvio alla stessa Corte, il conflitto è ammissibile a norma dell’art. 28, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. e va risolto dichiarando la competenza funzionale della Corte di appello, in funzione di Giudice dell’esecuzione, cui gli atti vanno trasmessi.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.