Notifica all’imputato detenuto nel domicilio eletto e sanatoria per comparizione (Cass. pen. Sez. II n. 35252 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le notificazioni effettuate nei confronti dell’imputato detenuto presso il domicilio dichiarato o eletto, anziché nel luogo di detenzione, integrano una nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall’art. 184 cod. proc. pen. La sanatoria opera quando la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire; la relativa eccezione, se non reiterata nel giudizio di appello, non può essere riproposta per la prima volta in sede di legittimità. In tema di ricettazione, l’omessa indicazione delle ragioni del possesso della cosa di provenienza delittuosa è sintomatica della sussistenza del dolo, con conseguente esclusione della riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 712 cod. pen.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 4 febbraio 2025, confermava la decisione del Tribunale di Monza che aveva dichiarato l’imputato colpevole del reato di ricettazione di un’autovettura, condannandolo alle pene di legge.

Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: inosservanza degli artt. 179 e 156 cod. proc. pen. per la notifica del decreto di citazione eseguita presso il domicilio eletto anziché nel luogo di detenzione; mancanza e contraddittorietà della motivazione sulla responsabilità; mancanza di motivazione sul dolo; mancata riqualificazione del fatto ex art. 712 cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta per prima la questione di natura processuale. Il ricorrente sosteneva che il decreto di citazione a giudizio era stato notificato nel domicilio eletto presso il difensore, mentre egli si trovava ristretto in un istituto penitenziario, con conseguente nullità della notificazione per violazione dell’art. 156, comma 1, cod. proc. pen.

Il Collegio richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 12778 del 27 febbraio 2020, secondo cui le notificazioni all’imputato detenuto eseguite presso il domicilio dichiarato o eletto, e non nel luogo di detenzione, danno luogo a nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria dell’art. 184 cod. proc. pen. Tale disposizione prevede che la nullità della notificazione è sanata “se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire”.

Dall’esame degli atti emerge che l’imputato ha rinunciato a comparire all’udienza celebrata davanti al Tribunale, sanando così la nullità della notificazione. La Corte rileva inoltre che la questione, decisa in primo grado, non era stata reiterata in appello, con conseguente inammissibilità del motivo.

Quanto al secondo motivo, il Collegio ritiene la motivazione della Corte territoriale immune da vizi. Il possesso della targa riferibile a vettura di provenienza furtiva, non spiegato dall’imputato, e la gestione imprenditoriale dell’attività di autodemolizione rendono inverosimile l’accettazione delle vetture senza la documentazione necessaria. Il coinvolgimento dei familiari non elide la responsabilità, essendo l’imputato titolare esclusivo dell’impresa.

Sul terzo e quarto motivo, la Corte richiama il consolidato indirizzo secondo cui è sintomatica del dolo di ricettazione l’omessa indicazione delle ragioni del possesso della cosa di provenienza delittuosa, citando Sez. II n. 20193 del 19 aprile 2017. La ritenuta sussistenza del dolo preclude la richiesta riqualificazione ex art. 712 cod. pen. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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