Emersione lavoro domestico: il reddito minimo del datore dipende dal nucleo familiare (TAR Emilia-Romagna n. 1277 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di emersione dei rapporti di lavoro domestico di cui all’art. 103 del D.L. n. 34/2020, il requisito reddituale del datore di lavoro è inderogabile ed è disciplinato dall’art. 9, comma 2, del D.M. 27 maggio 2020. Tale disposizione prevede che il reddito imponibile non possa essere inferiore a 20.000,00 euro annui nel caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000,00 euro annui nel caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi, a prescindere dal numero effettivo dei percettori di reddito. Il coniuge e i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.
Il Fatto
La parte ricorrente impugnava il decreto di rigetto dell’istanza di emersione per lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.L. n. 34/2020. Il provvedimento negativo era stato adottato dalla Prefettura sulla base del parere obbligatorio e vincolante dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che aveva ritenuto la capacità economica del datore di lavoro insufficiente: il suo reddito, pari a 22.264,61 euro, era infatti inferiore alla soglia di 27.000,00 euro richiesta per i nuclei familiari composti da più soggetti conviventi.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso infondato, condividendo l’orientamento già espresso in sede cautelare. I quattro motivi di gravame, concernenti la carenza di istruttoria, la violazione di legge e l’eccesso di potere, sono stati delibati congiuntamente in quanto connessi.
Il Collegio ha chiarito che ai fini dell’ammissibilità della domanda di emersione, l’art. 103, comma 6, del D.L. n. 34/2020 rinvia al D.M. del 27 maggio 2020 per l’individuazione della soglia di reddito del datore di lavoro. L’art. 9, comma 2, di tale decreto stabilisce che, per l’emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il reddito imponibile non può essere inferiore a 20.000,00 euro annui per un nucleo composto da un solo soggetto percettore, ovvero a 27.000,00 euro annui nel caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi, anche se il datore sia l’unico percettore di reddito.
Secondo il TAR, il decreto di rigetto risulta motivato in modo chiaro e conforme al parere dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, nonché ossequioso della disciplina di riferimento. La motivazione del provvedimento non presenta pertanto i denunciati vizi di carenza istruttoria o omessa valutazione delle osservazioni dell’istante.
Quanto alla lamentata disparità di trattamento rispetto a domande analoghe accolte dalla stessa Prefettura, il Collegio l’ha ritenuta meramente addotta e non provata dalla ricorrente. Per tali ragioni, il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese processuali in ragione della natura degli interessi coinvolti.
Nota della Redazione
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