Diffida AIA urgente senza contraddittorio preventivo ex art. 29-decies (TAR Emilia-Romagna n. 1295 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La diffida adottata ai sensi dell’art. 29-decies, comma 9, lett. a), d.lgs. n. 152/2006 non ha natura sanzionatoria, ma costituisce un invito a provvedere in via d’urgenza per ripristinare la conformità dell’esercizio dell’impianto alle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale. L’urgenza del ripristino giustifica la pretermissione di una fase di partecipazione procedimentale tra la notifica del rapporto ispettivo e la diffida. Il termine di trasmissione del rapporto ispettivo entro due mesi dalla visita, previsto dall’art. 29-decies, comma 5, d.lgs. n. 152/2006, non è perentorio. Le condizioni contenute nell’AIA hanno natura prescrittiva: il loro mancato rispetto legittima l’intervento dell’autorità di controllo, senza che debba essere accertato in concreto il pericolo per l’ambiente, che è in re ipsa ove sia constatata l’inosservanza di una condizione imposta a tutela ambientale. La modifica delle condizioni di gestione dell’impianto non può avvenire mediante aggiornamento del Manuale di Gestione Operativa, ma richiede una modifica non sostanziale dell’autorizzazione.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un’autorizzazione integrata ambientale per lo stoccaggio, il recupero e lo smaltimento di rifiuti e per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici, riceveva da ARPAE una diffida con cui le veniva contestata la violazione di oltre trenta prescrizioni, con l’ingiunzione di adempiere in termini ritenuti irragionevolmente brevi e la prospettazione della revoca dell’autorizzazione in caso di inottemperanza. La società adempiva alla quasi totalità delle prescrizioni, ma con distinti ricorsi e motivi aggiunti impugnava la diffida, il successivo riscontro, nonché il provvedimento conclusivo di verifica degli adempimenti, deducendo vizi di legittimità, violazione del contraddittorio e carenza di istruttoria.
Nel corso del giudizio, ARPAE revocava una delle prescrizioni, ritenuta non ancora esigibile, e la Regione eccepiva la cessazione della materia del contendere, mentre l’Agenzia sosteneva l’improcedibilità del ricorso per intervenuto adempimento integrale. La società insisteva invece per una pronuncia di merito, lamentando la perdurante lesività delle prescrizioni illegittimamente imposte, che l’avrebbero costretta a una riorganizzazione produttiva con conseguente contrazione della capacità autorizzata.
La Motivazione della Corte
Il TAR dichiara anzitutto il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione ai verbali di contestazione di violazioni amministrative, impugnabili davanti al giudice ordinario, con conseguente inammissibilità delle censure volte a contestarne la legittimità come atti autonomamente considerati. Resta invece devoluta al giudice amministrativo la cognizione della diffida, che costituisce il provvedimento consequenziale all’accertamento ispettivo.
Nel merito, il Collegio esclude che la diffida ex art. 29-decies, comma 9, lett. a), d.lgs. n. 152/2006 richieda una preventiva fase di contraddittorio: l’istituto ha natura non sanzionatoria ma di invito urgente al ripristino della conformità, sicché l’urgenza giustifica la pretermissione della partecipazione procedimentale. Quanto al termine per la trasmissione del rapporto ispettivo, il suo superamento non assume rilievo invalidante, difettando una espressa previsione di perentorietà.
La Corte afferma poi il valore prescrittivo delle condizioni dell’AIA, richiamando il chiarimento ministeriale secondo cui l’autorizzazione non contiene mere prescrizioni ma condizioni cui il gestore deve liberamente assoggettarsi se intende esercire l’attività. Ne deriva che, accertato il mancato rispetto dell’autorizzazione, l’autorità di controllo è vincolata ad agire per ottenere la piena conformità, senza margini discrezionali e senza dover dimostrare in concreto la sussistenza di un pericolo ambientale, che è insita nella violazione delle condizioni autorizzative.
Quanto alle singole prescrizioni, il TAR ritiene legittimo l’intervento sanzionatorio in tutti i casi di utilizzo promiscuo di serbatoi o di installazione di nuove aree di carico e scarico non preventivamente autorizzate, trattandosi di difformità rispetto all’assetto autorizzato che avrebbero richiesto una modifica non sostanziale dell’AIA. Viene altresì esclusa la possibilità di modificare le condizioni di esercizio attraverso l’aggiornamento del Manuale di Gestione Operativa, strumento che deve restare conforme all’autorizzazione e non può legittimare usi diversi dell’impianto.
Il ricorso è pertanto respinto, unitamente ai motivi aggiunti, non avendo la ricorrente fornito elementi di prova idonei a dimostrare l’illegittimità delle prescrizioni imposte né un interesse concreto e attuale a censurare le indicazioni che subordinano determinati usi alla presentazione di una richiesta di variazione. Le spese del giudizio sono compensate per la complessità e la natura interpretativa delle questioni.
Nota della Redazione
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