Violazione ed elusione del giudicato e vizi nuovi nel rito dell’ottemperanza (Cons. Stato n. 6467 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione o l’elusione del giudicato è configurabile, nel giudizio di ottemperanza, solo quando il vincolo conformativo discendente dalla sentenza di annullamento sia preciso e dettagliato, così da risultare integralmente desumibile dai suoi tratti essenziali. Il nuovo provvedimento che, al contrario, rientri nei margini di discrezionalità riservati all’amministrazione non integra gli estremi dell’inottemperanza. I vizi nuovi della riedizione del potere, non coperti dal giudicato, non si deducono con il rimedio dell’ottemperanza, ma con l’ordinario giudizio di cognizione. Qualificata l’azione di annullamento ordinario, il giudice dell’ottemperanza dispone la conversione del rito ai sensi dell’art. 32, comma 2, cod. proc. amm. e l’azione va riassunta, con le preclusioni e decadenze già maturate, davanti al giudice competente.
Il Fatto
Una università aveva indetto una procedura negoziata per l’affidamento decennale in concessione del servizio di gestione dei parcheggi di un proprio polo didattico, con aggiudicazione a favore di una società (la controinteressata). L’aggiudicazione era stata annullata due volte dal TAR Veneto, con sentenze passate in giudicato, per illegittimità dei punteggi attribuiti ad alcuni sub-criteri e del metodo di valutazione usato in sede di riesame.
In esecuzione di tali giudicati, l’amministrazione aveva adottato un nuovo provvedimento di aggiudicazione in favore della medesima società. La concorrente soccombente aveva proposto ricorso per l’ottemperanza, accolto dal TAR con declaratoria di nullità. Università e aggiudicataria hanno appellato, mentre la ricorrente ha proposto appello incidentale chiedendo l’aggiudicazione in proprio favore, il subentro nel contratto e il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ha anzitutto respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso per ottemperanza e di incompetenza funzionale del TAR. Le sentenze di annullamento, pur non implicando alcun automatico riconoscimento del bene della vita, dettavano vincoli specifici quanto alle modalità di riesercizio del potere, così legittimando il rimedio dell’ottemperanza.
Nel merito, gli appelli principali sono stati accolti. Muovendo dai principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa, i giudici hanno ricordato che la violazione del giudicato e la sua elusione presuppongono che l’amministrazione rieserciti la medesima potestà in contrasto con il precetto, ovvero con manifesto sviamento di potere. Entrambi i vizi non sono configurabili quando la pronuncia lasci margini liberi di discrezionalità, salvo il rispetto delle statuizioni conformative desumibili dal giudicato.
Nel caso di specie, l’effetto conformativo imponeva la ripetizione della valutazione dei sub-criteri 1.1 e 3.1 con i cinque originari concorrenti, secondo il metodo del confronto a coppie. La commissione, nella seduta dell’11 febbraio 2025, aveva effettuato la nuova valutazione di tutte le offerte per entrambi i sub-criteri, senza limitarsi al confronto tra i due soli concorrenti in causa. Tale attività costituisce, per la Sezione, legittimo esercizio del potere valutativo e non integra elusione del giudicato.
Il Collegio ha poi riformato la sentenza nella parte in cui aveva circoscritto la rivalutazione alle sole offerte di due concorrenti e al solo sub-criterio 1.1, ribadendo che il metodo del confronto a coppie impone che ogni offerta si confronti con tutte le altre. Ha inoltre riformato la parte in cui era stata ordinata la nomina di una nuova commissione integralmente rinnovata, non avendo le censure riguardato la composizione dell’organo e postulando il metodo l’unitarietà delle valutazioni, come previsto dall’art. 93, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023.
Quanto ai vizi nuovi dedotti in via subordinata, afferenti alla qualità del bene offerto, la Sezione ha qualificato l’azione come annullamento ordinario. Applicando il principio dell’Adunanza plenaria n. 2 del 15 gennaio 2013, ha dichiarato la propria incompetenza e la competenza del TAR Veneto, davanti al quale il giudizio va riassunto, secondo il rito speciale degli artt. 119 e 120 cod. proc. amm., entro i termini dell’art. 15, comma 4, cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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