Vishing con caller ID spoofing: concorso di colpa tra intermediario e cliente (ABF Collegio di Roma n. 1942 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle frodi realizzate mediante vishing con caller ID spoofing, in cui il truffatore contatta il cliente usando un numero telefonico apparentemente riconducibile all’intermediario, il Collegio ravvisa un concorso di colpa tra le parti. All’intermediario si imputano le criticità organizzative del servizio di pagamento, per non aver adottato tutti i presidi necessari a impedire la contraffazione del numero chiamante. Al cliente si imputa la negligenza grave che agevola la truffa, analogamente a quanto avviene nel phishing. Il danno viene determinato in via equitativa e posto in parte a carico dell’intermediario, in applicazione del d.lgs. n. 11/2010 come modificato dal d.lgs. n. 218/2017.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una carta di pagamento emessa dall’intermediario resistente e alimentata con provvista del conto corrente acceso presso altra banca, riceveva sul proprio smartphone una notifica dell’app bancaria per l’autorizzazione di una transazione di € 200,00 che non aveva disposto. Subito dopo veniva contattato da un numero in chiaro apparentemente riferibile al servizio clienti dell’istituto resistente: il sedicente operatore lo invitava a non acconsentire alle notifiche e prospettava un tentativo di frode in corso.

Seguivano ulteriori chiamate, una delle quali attribuita alla filiale della banca di radicamento e un’altra a un sedicente Maresciallo dei Carabinieri, che diffidava il cliente dal riferire ad altri l’accaduto. Su indicazione degli interlocutori il ricorrente trasferiva sulla carta somme dal conto per complessivi € 10.047,13, comprensive di due addebiti su carta e di un bonifico eseguito senza la sua collaborazione. L’intermediario, nelle controdeduzioni, eccepiva che tutte le operazioni erano state autenticate mediante doppio fattore (ID biometrico e PIN) e chiedeva il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio inquadra le operazioni contestate nella disciplina del d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della Direttiva 2015/2366/UE (PSD 2). La questione centrale riguarda la qualificazione della frode: non un semplice phishing, ma una chiamata telefonica con contraffazione del numero chiamante.

Lo screenshot del registro chiamate prodotto dal ricorrente conferma che il numero utilizzato dal truffatore corrispondeva a quello del servizio clienti dell’intermediario. Il Collegio ritiene significativa questa circostanza e qualifica la vicenda come ipotesi specifica di vishing caller ID spoofing, assimilabile allo spoofing in cui il messaggio esca reca quale mittente la denominazione dell’intermediario.

Su questo punto il Collegio richiama l’orientamento prevalente dei Collegi territoriali: in simili fattispecie si ravvisa un concorso colposo, imputando all’intermediario la colpa di non aver adottato i presidi necessari a impedire che il truffatore potesse chiamare il cliente con un numero riferibile all’istituto (Collegio di Milano n. 17467/2021). È richiesta solo l’allegazione della lista delle chiamate ricevute, per verificare la corrispondenza del numero (Collegio di Milano n. 22105/2021).

Nelle ipotesi di spoofing, secondo la posizione condivisa dai Collegi, è al più ravvisabile un concorso di colpa tra le parti: da un lato la negligenza grave dell’utente che agevola la truffa, dall’altro le criticità organizzative del servizio di pagamento (Collegio di Roma n. 1625/2022). Il Collegio sottolinea che il ricorrente ha fatto pieno affidamento sulle indicazioni telefoniche, senza verifiche preventive sui numeri chiamanti.

Valutati gli elementi di fatto e le previsioni richiamate, il Collegio accerta una responsabilità dell’intermediario in concorso con il comportamento gravemente negligente del cliente. Dispone pertanto il pagamento di € 4.000,00, determinato in via equitativa a titolo di risarcimento, oltre al rimborso di € 20,00 per il contributo versato e alla refusione del contributo alle spese della procedura in favore della Banca d’Italia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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