Saldo contabile e disponibile escludono trattenuta bancaria su assegno circolare versato (ABF Collegio di Roma n. 1941 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La banca che accredita l’importo facciale di un assegno circolare con data contabile coincidente con il versamento e valuta successiva non realizza alcuna trattenuta ove renda disponibile parte della somma nei termini previsti dal contratto e la restante parte decorso il termine convenzionale. Ai fini della verifica del corretto accredito rileva la distinzione tra saldo contabile e saldo disponibile, non il saldo finale del conto. La richiesta di esibizione documentale formulata per la prima volta nelle repliche costituisce domanda nuova e non è esaminabile. La chiusura del conto e del servizio di home banking su richiesta del cliente non integra alcun inadempimento dell’intermediario.

Il Fatto

La ricorrente riferisce di aver versato il 23.04.2025 presso una filiale un assegno circolare di euro 5.000,00 e di aver riscontrato nei giorni successivi la disponibilità di soli euro 4.500,00. Assume che la differenza di euro 500,00 non sia mai stata giustificata e che la banca abbia sostenuto l’avvenuto versamento di un titolo di importo inferiore. Chiede la corresponsione della somma non accreditata, il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, l’accesso alla documentazione contabile e il compenso per l’attività professionale svolta in proprio.

L’intermediario eccepisce che l’accredito è avvenuto con data contabile 23.04.2025 e valuta 24.04.2025, con disponibilità del saldo decorso il quarto giorno lavorativo successivo secondo le previsioni contrattuali. Rileva che al momento del versamento ha reso immediatamente disponibili euro 500,00 e che l’operatore, nel rispondere alle richieste di chiarimenti, ha richiamato per errore un diverso assegno circolare versato il 26.03.2025. Quanto alla chiusura del conto, avvenuta il 27.05.2025, si è trattato di esecuzione della richiesta della cliente del giorno precedente.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto la richiesta di esibizione documentale articolata nelle repliche. Osserva che tale domanda non compariva nel ricorso e che, secondo l’orientamento consolidato dell’Arbitro, con le repliche non possono formularsi nuove domande. La richiesta è pertanto inesaminabile, richiamandosi sul punto Collegio di Roma, decisione n. 7335/25. Il Collegio rileva comunque che nel corso del procedimento la banca ha depositato l’estratto conto del periodo 31.12.2024-29.09.2025, uno stralcio dei movimenti 21.04.2025-02.05.2025, la corrispondenza relativa al reclamo e quella relativa alla richiesta di chiusura del conto.

Nel merito della domanda principale, il Collegio osserva che dall’estratto conto emerge l’accredito di euro 5.000,00 con data contabile 23.04.2025 e valuta 24.04.2025, e che saldo iniziale e finale del documento sono coerenti con le movimentazioni registrate. Non emerge dunque il lamentato accredito solo parziale né alcuna trattenuta dell’intermediario. La ricorrente, dal canto suo, non produce documentazione contabile idonea a dimostrare il mancato accredito o l’indisponibilità dell’importo facciale del titolo. La resistente ha precisato che le somme sono state rese disponibili dopo quattro giorni lavorativi dal versamento, in data 01.05.2025, in conformità alle previsioni contrattuali per gli assegni circolari emessi da altri istituti.

Il Collegio sottolinea che gli ammanchi lamentati sono connessi alla distinzione tra saldo contabile e saldo disponibile, e non a un difetto di accredito. La domanda principale non può pertanto essere accolta.

Quanto alla contestata chiusura del conto e del servizio di home banking, dalla corrispondenza in atti risulta che la ricorrente ha essa stessa chiesto la chiusura del rapporto il 26.05.2025. L’intermediario ha chiuso il conto il 27.05.2025 e bloccato l’home banking il 30.05.2025, informando la cliente con comunicazioni del 27.05.2025 e del 03.06.2025. Non è pertanto ravvisabile alcuna illegittimità in tale condotta.

Il Collegio, pur stigmatizzando il comportamento non del tutto chiaro della banca quanto alla scarsa trasparenza sulla questione della disponibilità dell’importo di euro 500,00 sul totale di euro 5.000,00 versati, e non ravvisando alcuna illegittimità, respinge il ricorso. Restano assorbite le domande risarcitorie e di rimborso dei compensi professionali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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