La rinuncia all’eredità impedisce la responsabilità tributaria del chiamato e non è revocabile tacitamente (Cass. civ. Sez. 5 n. 17656 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il chiamato all’eredità che vi abbia validamente rinunciato non risponde dei debiti tributari del de cuius, neppure per il periodo intercorrente tra l’apertura della successione e la rinuncia, in quanto quest’ultima ha effetto retroattivo ex art. 521 c.c. e il rinunciante è considerato come mai chiamato. L’impugnazione dell’avviso di accertamento notificato al chiamato nella qualità di erede, che abbia contestato la propria legittimazione passiva, non integra gli estremi di una revoca tacita della rinuncia. La revoca della rinuncia è ammissibile solo mediante una successiva accettazione espressa dell’eredità ai sensi dell’art. 525 c.c., non essendo configurabile una revoca per facta concludentia, atteso il carattere solenne della forma prescritta dall’art. 519 c.c.

Il Fatto

A seguito della notifica di un avviso di accertamento per Ires e Iva, gli eredi del socio unico di una società a responsabilità limitata impugnavano l’atto, contestando la propria legittimazione passiva in quanto avevano rinunciato espressamente all’eredità con dichiarazione resa presso la cancelleria del tribunale.

La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello erariale, confermando l’annullamento dell’accertamento. L’Agenzia delle entrate proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 476 e 525 c.c. e dell’art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che gli eredi avessero accettato tacitamente l’eredità, sia per essere subentrati nella titolarità delle quote societarie, sia per avere impugnato l’avviso di accertamento.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente richiamato il proprio costante orientamento, evidenziando come il chiamato che abbia rinunciato all’eredità sia considerato come mai chiamato ex art. 521 c.c., con la conseguenza che lo stesso non è tenuto a rispondere dei debiti tributari del de cuius. La decisione impugnata aveva accertato che gli eredi avevano formalizzato la rinuncia nei termini, e che non risultava alcuna prova del loro subentro nella gestione della società.

Sotto il profilo dell’accettazione tacita, la Corte ha ritenuto la censura erariale inammissibile, in quanto volta a sollecitare una nuova rivalutazione delle risultanze probatorie, come le visure camerali, già correttamente valutate dai giudici di merito. Tale profilo risultava altresì precluso dalla c.d. doppia conforme di cui all’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., non avendo la ricorrente allegato la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

Con riferimento alla dedotta revoca tacita della rinuncia, la Corte ha chiarito che la rinuncia all’eredità è un atto giuridico unilaterale che richiede la forma solenne della dichiarazione resa a notaio o al cancelliere, a pena di nullità, ai sensi degli artt. 519 e 1350, n. 13, c.c. Nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 c.c., una revoca tacita della rinuncia è da ritenersi inammissibile, potendo il rinunciante solo successivamente accettare l’eredità con una manifestazione espressa di volontà.

La Corte ha infine distinto l’ipotesi in cui il chiamato, impugnando l’avviso, contesti la qualità di erede, da quella in cui, senza contestarla, censuri nel merito l’accertamento. Nella specie, gli eredi avevano prontamente contestato la propria legittimazione passiva, sicché la loro condotta processuale non poteva essere interpretata come incompatibile con la volontà di non accettare l’eredità. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dell’Agenzia alla rifusione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 525 c.c.

Tutte le 12 sentenze sull'art. 525 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *