Visto di controllo e limitazione della stampa al detenuto in regime speciale (Cass. pen. Sez. I n. 34761 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le limitazioni alla ricezione della corrispondenza e della stampa periodica, nonché la sottoposizione della corrispondenza al visto di controllo nei confronti di detenuto sottoposto al regime speciale differenziato, possono essere disposte solo dall’autorità giudiziaria con provvedimento specificamente motivato in ordine ai presupposti indicati dall’art. 18-ter Ord. pen. La libertà di corrispondenza e il diritto a ricevere pubblicazioni, quale declinazione del diritto a essere informati riconducibile alla libertà di manifestazione del pensiero, fruiscono di copertura costituzionale negli artt. 15 e 21 Cost. e, sul piano convenzionale, nell’art. 10 CEDU. Una compressione di tali diritti è legittima solo quando il giudice dia motivatamente conto di una specifica correlazione tra la circolazione della stampa locale all’interno del carcere e il probabile verificarsi di taluna delle circostanze indicate dall’art. 18-ter Ord. pen. È quindi apparente la motivazione che si limiti a richiamare la caratura criminale del detenuto e i decreti originari, senza confrontarsi con le specifiche censure difensive sull’automatismo tra assoggettamento al regime ex art. 41-bis Ord. pen. e misure adottate.
Il Fatto
Il Magistrato di sorveglianza aveva disposto la proroga per tre mesi della sottoposizione a visto di controllo della corrispondenza e la limitazione alla ricezione della stampa locale nei confronti di un detenuto in regime speciale. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto il reclamo dell’interessato, confermando i provvedimenti.
Avverso l’ordinanza il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 18-ter e 41-bis Ord. pen., in relazione all’art. 15 Cost., e la manifesta illogicità della motivazione, per non avere il Tribunale esposto le specifiche ragioni delle limitazioni disposte.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso e ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 18-ter Ord. pen. consente sia le limitazioni nella ricezione della corrispondenza e della stampa, sia la sottoposizione della corrispondenza al visto di controllo, per esigenze investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell’istituto. Per i detenuti soggetti al regime differenziato, il comma 2-quater dell’art. 41-bis Ord. pen. prevede, alla lettera a), misure finalizzate a prevenire i contatti con l’organizzazione criminale di appartenenza e, alla lettera e), la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza.
Il Collegio richiama la Corte cost. n. 18 del 2022, che ha ritenuto costituzionalmente orientata l’indicazione giurisprudenziale che affida all’autorità giudiziaria competente ai sensi dell’art. 18-ter, comma 3, Ord. pen. le statuizioni sul visto di controllo nei confronti dei detenuti in regime speciale. La libertà di corrispondenza può essere limitata, in virtù dell’art. 15 Cost., solo con provvedimento dell’autorità giudiziaria specificamente motivato sulla sussistenza dei presupposti dei commi da 1 a 4 dell’art. 18-ter Ord. pen., secondo l’indirizzo di Sez. I n. 48365 del 2012 e di Sez. V n. 32452 del 2019.
Quanto alla stampa, il diritto a ricevere pubblicazioni periodiche è riconducibile alla libertà di manifestazione del pensiero e trova copertura nell’art. 21 Cost., oltre che nell’art. 10 CEDU. La garanzia costituzionale trova attuazione nell’art. 18-ter e nell’art. 18, settimo comma, Ord. pen., che autorizza i detenuti a tenere presso di sé quotidiani, periodici e libri in libera vendita. Ne consegue che la limitazione è legittima solo in presenza di una specifica correlazione, motivata dal giudice, tra la circolazione della stampa locale in carcere e il probabile verificarsi delle circostanze dell’art. 18-ter Ord. pen..
Su queste basi la Corte conclude che il provvedimento impugnato è sorretto da motivazione apparente. Il Tribunale di sorveglianza ha incentrato l’argomentazione sulla caratura criminale del detenuto e sulla capacità di mantenere contatti con il sodalizio, senza confrontarsi con le obiezioni della difesa, che aveva censurato l’automatismo tra assoggettamento al regime speciale e misure disposte, deducendo la cessazione dell’operatività della congrega di riferimento. L’ordinanza viene pertanto annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano per nuovo esame nel rispetto dei principi di diritto indicati.
Nota della Redazione
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