Rilevanza d’ufficio della definizione agevolata sopravvenuta e difetto di interesse nel giudizio di legittimità (Cass. civ. Sez. 5 n. 2227 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti cd. “saldo e stralcio”, di cui all’art. 1, commi 184 e 185, della legge n. 145/2018, comporta un sopravvenuto difetto di interesse della parte contribuente a coltivare il giudizio di legittimità, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso. La richiesta di estinzione del processo non può invece tradursi in una declaratoria di cessazione della materia del contendere, qualora non sia dimostrato l’integrale pagamento del debito secondo il piano di rateazione. La deduzione degli effetti della sanatoria, per il rilievo pubblicistico del rapporto tributario, integra un’eccezione in senso improprio, proponibile anche in appello e rilevabile d’ufficio, non essendo soggetta alle preclusioni di cui all’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992.
Il Fatto
L’Agente della riscossione notificava alla contribuente un’intimazione di pagamento relativa a sei cartelle. La contribuente impugnava l’intimazione e tre cartelle di pagamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che rigettava i ricorsi riuniti. In grado di appello, la contribuente eccepiva per la prima volta di aver aderito alla definizione agevolata cd. “saldo e stralcio”, chiedendo l’estinzione del giudizio. La Commissione tributaria regionale della Lombardia dichiarava inammissibile la doglianza in quanto nuova e rigettava il gravame nel merito.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, entrambi incentrati sulla violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992 e sull’omessa applicazione della disciplina della definizione agevolata. Nel fare ciò, ha richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 1518 del 2016, secondo cui l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di sanatoria fiscale intervenuta nelle more del giudizio di primo grado può essere fatta valere per la prima volta anche in appello, trattandosi di eccezione in senso improprio.
La Corte ha rilevato che la ricorrente aveva depositato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione con il dettaglio dei carichi definiti e i bollettini di pagamento di tre delle cinque rate. Le Agenzie controricorrenti avevano chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Pur non applicando direttamente la norma di interpretazione autentica introdotta dall’art. 12-bis del d.l. n. 84/2025 per la cd. rottamazione-quater, la Corte ha valorizzato la circostanza che l’adesione alla definizione agevolata, con l’espresso impegno a rinunciare al ricorso, costituisse manifestazione di un difetto di interesse sopravvenuto alla pronuncia di merito.
La Corte ha pertanto dichiarato l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, ritenendo tale esito coerente con la comune posizione delle parti. Ha invece escluso la possibilità di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in quanto la contribuente non aveva dimostrato l’avvenuto pagamento integrale del debito, essendo scaduto il termine di rateazione. Tale circostanza è stata valutata come ulteriore indice della mancanza di interesse alla decisione di merito, in conformità al precedente di Sez. 6-5, n. 13497 del 2022.
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Nota della Redazione
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