Visto di reingresso e mancato rinnovo del permesso: rileva la forza maggiore (TAR Lazio n. 692 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 394/1999 non preclude allo straniero di giustificare il mancato rinnovo del permesso di soggiorno e il prolungamento dell’assenza oltre il termine di sessanta giorni per cause di forza maggiore. L’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata del principio di eguaglianza sostanziale e la logica inclusiva dello statuto dello straniero escludono automatismi ostativi quando vengono in rilievo diritti fondamentali della persona. Ne consegue che il diniego di visto di reingresso fondato sulla sola tardività della richiesta è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione, dovendo l’amministrazione vagliare in concreto le cause che hanno impedito il tempestivo rientro e, in presenza di un impedimento oggettivamente insuperabile, rimettere in termini l’interessato.
Il Fatto
La parte ricorrente, originaria dell’Ecuador ma vissuta in Italia dall’età di sette anni, si era allontanata dal territorio nazionale nel dicembre 2022 per gestire le pratiche successorie di un familiare defunto. Il permesso di soggiorno, rilasciato per motivi familiari, era scaduto nel maggio 2023. La richiesta di visto di reingresso presentata nel 2024 è stata respinta dall’Ambasciata d’Italia a Quito, su parere contrario della Questura, per il superamento del termine di sessanta giorni dalla scadenza del titolo.
Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Lazio, deducendo eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, nonché violazione dell’art. 8 d.P.R. n. 394/1999, dell’art. 5 TUIMM e dell’art. 8 CEDU. Ha chiesto l’annullamento del provvedimento, la condanna all’emissione del visto e il risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento, soffermandosi sul comma 3 dell’art. 8 d.P.R. n. 394/1999, che impone il visto di reingresso allo straniero il cui documento di soggiorno sia scaduto da non più di sessanta giorni e che ne abbia chiesto il rinnovo nel rispetto dei termini. La disposizione estende il termine fino a sei mesi in caso di comprovati gravi motivi di salute.
Secondo il Tribunale, la norma non esclude la possibilità per l’interessato di giustificare il mancato rinnovo del permesso e il prolungamento dell’assenza oltre i termini per cause di forza maggiore. Il Collegio richiama, in termini affini, la giurisprudenza amministrativa che, in materia contigua, ha affermato l’illegittimità della revoca del permesso di lungo periodo fondata sulla sola constatazione dell’allontanamento oltre il periodo previsto dall’art. 9, comma 7, lett. d), d.lgs. n. 286 del 1998, in assenza di esame delle giustificazioni fornite in sede procedimentale.
Il percorso argomentativo si fonda su due direttrici. Da un lato, l’interpretazione costituzionalmente orientata del principio di eguaglianza sostanziale; dall’altro, la logica inclusiva che caratterizza lo statuto dello straniero. Il Collegio ne trae l’inammissibilità di automatismi ostativi quando vengono in rilievo i diritti fondamentali della persona, con conseguente necessità di consentire la giustificazione dell’assenza prolungata.
Nel caso concreto, l’applicazione formalistica della disciplina avrebbe negato il reingresso a un soggetto ampiamente radicato sul territorio nazionale. Sono pertanto fondate le censure di difetto di istruttoria e di motivazione: l’amministrazione deve vagliare le cause che hanno impedito il tempestivo reingresso e, in presenza di un impedimento oggettivamente insuperabile, rimettere in termini l’interessato.
Il ricorso è accolto quanto alla domanda di annullamento, con caducazione del provvedimento e salvezza degli ulteriori provvedimenti in sede di riedizione del procedimento. È respinta la domanda risarcitoria, per l’impossibilità di pronunciarsi sulla spettanza del bene della vita a fronte della discrezionalità residua dell’amministrazione nella valutazione della forza maggiore. Le spese seguono la prevalente soccombenza.
Nota della Redazione
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