Concessioni demaniali marittime: illegittima l’inclusione dei titoli rilasciati a seguito di procedura selettiva tra quelli in scadenza (TAR Lazio n. 12369 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima la deliberazione comunale che, nell’ambito dell’adeguamento alle procedure competitive per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime, includa tra i titoli in scadenza al 30 settembre 2027 una concessione rilasciata all’esito di una procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e trasparenza ai sensi degli artt. 37 cod. nav. e 18 reg. att. e con scadenza fissata al 31 dicembre 2033. La proroga legale ex legge n. 145/2018 e il relativo meccanismo di superamento riguardano le concessioni prorogate automaticamente, non quelle affidate o rinnovate mediante gara. L’annullamento dell’atto presupposto che ha dichiarato l’inesistenza del titolo concessorio determina, per l’effetto, l’illegittimità degli atti conseguenziali che vi danno attuazione.
Il Fatto
Una società, titolare di una concessione demaniale marittima rilasciata nel 2021 dal Comune di Fiumicino, all’esito di una procedura competitiva, con durata sino al 31 dicembre 2033, impugnava le delibere con cui l’amministrazione comunale, nel definire il termine ultimo di conservazione dello stato attuale delle concessioni oggetto di proroga legale, includeva anche il proprio titolo tra quelli in scadenza al 31 dicembre 2024 e poi al 30 settembre 2027. La ricorrente deduceva la violazione dei principi affermati dall’Adunanza Plenaria nn. 17 e 18/2021, sostenendo che la propria concessione, essendo stata rilasciata all’esito di una procedura selettiva con adeguata pubblicità, non rientrasse nel novero delle proroghe automatiche.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando in parte qua le deliberazioni impugnate. Il Collegio ha richiamato la propria precedente sentenza n. 6717 del 14 aprile 2026, con cui è stata annullata la determinazione dirigenziale che aveva dichiarato l’inesistenza delle concessioni demaniali con scadenza al 31 dicembre 2033, tra cui quella della ricorrente.
La decisione si fonda sulla distinzione tra concessioni prorogate per effetto del meccanismo automatico di cui alla legge n. 145/2018 e concessioni rilasciate a seguito di una procedura selettiva conforme al diritto dell’Unione europea. Per queste ultime, l’art. 3, comma 2, legge n. 118/2022 prevede la conservazione del rapporto sino al termine previsto dal relativo titolo.
Poiché nel titolo rilasciato alla ricorrente risulta indicata la scadenza del 31 dicembre 2033 e la determinazione che ne aveva dichiarato l’inesistenza è stata annullata, i provvedimenti gravati risultano illegittimi nella parte in cui includono quel titolo tra quelli oggetto delle proroghe legali e, quindi, in scadenza al 30 settembre 2027.
La fondatezza delle domande principali ha esonerato il Collegio dall’esame delle domande risarcitorie e indennitarie proposte in via subordinata. Le spese di lite sono state compensate in ragione della novità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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