Responsabilità del ricevitore Lotto per omesso riversamento delle giocate (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 528 del 28.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricevitore del gioco del Lotto, quale agente contabile, è tenuto al riversamento all’Erario dei proventi delle giocate. Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 303/1990, il previo pagamento dell’importo della giocata da parte del giocatore costituisce presupposto ineludibile della giocata stessa: le somme giocate devono pertanto reputarsi riscosse dal raccoglitore, ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 303/1990. L’omesso riversamento integra danno erariale risarcibile, con l’aggiunta degli interessi nella misura di una volta e mezzo il saggio legale, ex art. 33, comma 2, della legge n. 724/1994. La preventiva emissione di un’ingiunzione di pagamento per le stesse somme non rende inammissibile l’azione di responsabilità, finché non sia dimostrato l’effettivo soddisfo. L’elemento psicologico è identificato nel dolo.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio il titolare di una ricevitoria del gioco del Lotto, contestandogli di non aver riversato alla società concessionaria i proventi di due settimane contabili, per complessivi 45.049,32 euro, e di aver indebitamente percepito un aggio di 9.468,32 euro. Poiché l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva recuperato 21.335,43 euro incamerando la cauzione, la Procura ha domandato la condanna del convenuto al risarcimento del residuo di 33.544,25 euro, con gli interessi di cui all’art. 33 della legge n. 724/1994.
Il convenuto, dapprima non costituito, è comparso in giudizio dopo la rinnovazione della notificazione disposta con ordinanza. Ha eccepito che per i medesimi fatti era stata già emessa nei suoi confronti un’ingiunzione di pagamento, da lui impugnata dinanzi al tribunale, e ha contestato la qualità di agente contabile in capo al ricevitore del Lotto. Nel merito ha invocato una causa di forza maggiore e un momento di temporanea difficoltà dell’esercizio commerciale.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla materialità dell’omesso riversamento, ritenuta incontestata anche nel quantum. Le doglianze del convenuto non elidono l’obbligo di riversamento gravante sul raccoglitore del gioco del lotto. A monte di quell’obbligo opera l’art. 3 del D.P.R. n. 303/1990, per il quale il previo pagamento dell’importo della giocata da parte del giocatore è presupposto ineludibile di qualsiasi giocata.
Ne deriva che il ricevitore ha errato nel reputare valide giocate rispetto alle quali non avesse previamente riscosso l’importo. Le somme così giocate devono considerarsi a tutti gli effetti da lui riscosse, ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 303/1990. La qualificazione del ricevitore come agente contabile fonda dunque la sua responsabilità per il mancato riversamento.
La Corte esamina poi l’eccezione relativa alla preventiva ingiunzione di pagamento. L’azione di responsabilità permane ammissibile finché non sia dimostrato che le somme iscritte a ruolo tramite quell’ingiunzione siano state concretamente pagate. Tale prova non è stata offerta dal convenuto, sul quale gravava il relativo onere.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte lo identifica nel dolo: il ricevitore doveva conoscere i propri obblighi giuridici quali titolare della ricevitoria e, dunque, come agente contabile. Infine, ai sensi dell’art. 33, comma 2, della legge n. 724/1994, ai proventi non versati si addizionano gli interessi nella misura di una volta e mezzo il saggio legale, dalla scadenza dei riversamenti fino all’effettivo soddisfo.
La Corte ha pertanto condannato il convenuto a risarcire all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il danno da omesso riversamento, liquidato in 33.544,25 euro, oltre agli interessi, ponendo a suo carico le spese di giustizia.
Nota della Redazione
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