Vizi di motivazione non deducibili per questioni di diritto (Cass. pen. Sez. 7 n. 41278 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, dovendosi in tale ipotesi dedurre come motivo di ricorso l’intervenuta violazione di legge. In tema di reato continuato, anche nel processo di cognizione, l’identità del medesimo disegno criminoso va esclusa qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga invece l’occasionalità ed estemporaneità di quelli compiuti successivamente rispetto a quelli cronologicamente anteriori.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, con sentenza della Corte d’appello di Lecce dell’11.12.2024, per i delitti di ricettazione e per altra fattispecie posta in continuazione. Propone ricorso per cassazione articolando due motivi.
Con il primo deduce il vizio di motivazione per la mancata riqualificazione giuridica del fatto nel delitto di furto: sostiene cioè di essere l’autore della sottrazione della vettura e non il ricettatore. Con il secondo lamenta il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i due delitti in contestazione. La Suprema Corte è chiamata a verificare la deducibilità e la fondatezza delle censure.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile in radice. La Corte richiama il principio della sua composizione più autorevole secondo cui i vizi di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto. La regola vale non soltanto quando la soluzione del giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso opposto. In quest’ultima ipotesi il ricorrente deve dedurre come motivo la violazione di legge. Il ricorso, così prospettato, non è quindi deducibile.
Nel merito la censura è comunque manifestamente infondata. La Corte d’appello ha argomentato sulla configurazione del delitto di ricettazione rilevando che la versione dell’imputato — che si era professato autore del furto della vettura oggetto della contestata ricettazione — era in palese contrasto con la ricostruzione del derubato.
Quest’ultimo aveva collocato con certezza l’azione furtiva nella mattinata del giorno successivo rispetto al momento indicato dall’imputato. La contraddizione tra le due ricostruzioni sostiene la motivazione della sentenza impugnata.
Il secondo motivo è pure manifestamente infondato. La Corte d’appello ha puntualmente argomentato in senso contrario al riconoscimento del vincolo della continuazione, in conformità della consolidata giurisprudenza di legittimità. In tema di reato continuato, anche nel processo di cognizione, l’identità del medesimo disegno criminoso va esclusa quando la successione degli episodi riveli l’assenza di preventiva programmazione ed emerga l’occasionalità ed estemporaneità degli episodi compiuti successivamente rispetto a quelli anteriori.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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