Recidiva qualificata: motivazione concreta e dovere di verifica del giudice (Cass. pen. Sez. I n. 34976 del 30.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’apprezzamento inerente alla sussistenza della recidiva, nella sua portata di amplificazione sanzionatoria, va operato in concreto e non sulla base del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali. Grava sul giudice il dovere di verificare effettivamente se la reiterazione dell’illecito sia sintomo di accentuata riprovevolezza della condotta e di maggior pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti, al livello di omogeneità tra questi e all’eventuale occasionalità della ricaduta. La motivazione che dia compiutamente atto dei pregiudizi e ne evidenzi l’omogeneità con il reato per cui si procede è esaustiva e non sindacabile nel merito.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, in riforma della decisione del Tribunale, ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente in relazione al reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, per avere contravvenuto agli obblighi imposti con la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, associandosi a persone sottoposte a misure di prevenzione e gravate da condanne irrevocabili.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione lamentando, con unico motivo, la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per vizio della motivazione sulla ritenuta recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. La Corte territoriale, secondo la difesa, si sarebbe limitata a richiamare i pregiudizi penali senza individuare gli indici di maggiore pericolosità. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte muove dal principio affermato dalle Sezioni Unite n. 35738 del 27/05/2010, richiamate insieme a Sez. 2 n. 10988 del 2022 e Sez. 3 n. 33299 del 2017. L’apprezzamento sulla recidiva non può risolversi in un accertamento formale, ma esige una valutazione concreta degli indici di riprovevolezza e di pericolosità.
Il dovere del giudice è quindi quello di verificare se la reiterazione dell’illecito costituisca sintomo di accentuata riprovevolezza e di maggiore pericolosità. Rilevano la natura dei reati, il tipo di devianza, la qualità e il grado di offensività dei comportamenti, la distanza temporale tra i fatti, l’omogeneità tra gli stessi e l’eventuale occasionalità della ricaduta, oltre a ogni altro parametro individualizzante.
Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la decisione impugnata sia sorretta da un apparato motivazionale esaustivo, logico e congruente, privo di contraddittorietà. I giudici di merito hanno dato conto dei plurimi ed eterogenei pregiudizi del ricorrente e hanno ricordato che due di essi, afferenti al reato di evasione, sono sostanzialmente analoghi a quello per cui si procede, essendo sempre evocativi di un atteggiamento di radicata insofferenza verso ordini e prescrizioni dell’autorità giudiziaria.
Su tali basi la Corte territoriale ha ritenuto provata l’accresciuta pericolosità sociale del condannato, che ha mostrato una crescente propensione verso la specifica tipologia delittuosa. La doglianza è stata giudicata aspecifica e confutativa, perché si limita ad affermare la propria tesi senza colmare di contenuti la critica, con argomentazioni di tenore meramente rivalutativo e generico.
Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi elementi per ritenerlo esente da colpe, conformemente a Corte cost. n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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