Violenza dopo la sottrazione esclude la lievità nella rapina impropria (Cass. pen. Sez. VII n. 41268 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di rapina impropria, e non quello di furto in abitazione, la condotta di chi, dopo essersi impossessato della cosa altrui, usi violenza o minaccia al fine di assicurare a sé l’impunità o di guadagnarsi la fuga. In tale fattispecie, definita a tempi invertiti, la violenza non costituisce modalità tipica della sottrazione, ma mezzo diretto a consolidare l’avvenuto impossessamento. Ai fini della configurabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità, la natura plurioffensiva del reato impone di valutare non solo il modesto valore economico del bene sottratto, ma anche gli effetti dannosi arrecati alla persona offesa; l’attenuante è ravvisabile solo ove la valutazione complessiva dei pregiudizi a entrambi i beni tutelati risulti di speciale tenuità.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato per rapina impropria. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, era entrato nell’abitazione di una donna fingendosi un operatore del comune, aveva sottratto dei monili d’oro dalla camera da letto e, subito dopo, aveva usato violenza nei confronti della vittima, spintonandola e facendola cadere sul letto, per guadagnarsi la fuga.

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 31 marzo 2025, aveva confermato la qualificazione del fatto e aveva escluso entrambe le attenuanti invocate. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo da un lato la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di furto in abitazione ai sensi dell’art. 624-bis cod. pen., dall’altro il mancato riconoscimento della attenuante del fatto lieve e di quella prevista dall’art. 62 n. 4 cod. pen..

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo entrambi i motivi manifestamente infondati.

Quanto al primo profilo, la Corte ha osservato che i giudici di merito avevano accertato come l’imputato, dopo essere entrato nell’abitazione e aver sottratto i monili, avesse immediatamente dopo usato violenza nei confronti della vittima al fine di assicurarsi la fuga. Tale sequenza integra la rapina impropria, che costituisce una rapina a tempi invertiti: la violenza o la minaccia non figurano come modalità di azione tipica della sottrazione e del contestuale impossessamento, ma come mezzi diretti ad assicurare l’avvenuto impossessamento o a procurare l’impunità all’autore. La riqualificazione nel furto in abitazione è dunque esclusa.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato i parametri valutativi indicati nella sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 24 maggio 2023. I giudici di appello avevano valorizzato le concrete modalità del fatto: la sottrazione, in danno di una donna anziana, di monili in oro, dopo essere entrato nell’abitazione con l’inganno e averle usato violenza. Su questa base avevano correttamente escluso entrambe le diminuenti.

La Corte ha poi ribadito il principio per cui, ai fini della configurabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità in relazione al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene sottratto sia di modestissimo valore economico. Occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro cui è stata esercitata la violenza, attesa la natura plurioffensiva del reato, che lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale della persona aggredita. Solo ove la valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati a entrambi i beni tutelati sia di speciale tenuità può farsi luogo al riconoscimento dell’attenuante, secondo il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 4124 del 27 giugno 2024.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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