Nullità del motivo per violazione di legge ex art. 192 c.p.p (Cass. pen. Sez. 7 n. 9282 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca, quale vizio di violazione di legge ai sensi dell’art. 192 cod. proc. pen., la mancata dimostrazione della penale responsabilità, poiché le doglianze afferenti alla valutazione delle risultanze probatorie non possono essere veicolate attraverso il motivo di violazione di legge. La censura che, reiterando le argomentazioni già disattese in appello, miri a una rivalutazione del materiale probatorio e a un diverso giudizio di rilevanza delle prove, è priva di specificità e si colloca al di fuori del sindacato di legittimità. L’incameramento del profitto del reato di truffa su una carta intestata all’imputato, i cui estremi identificativi sono stati comunicati alla persona offesa per il pagamento del prezzo, costituisce elemento di decisiva rilevanza per l’affermazione di responsabilità, in assenza di una ricostruzione alternativa corredata da riscontri probatori.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ne aveva confermato la condanna per il reato di truffa. Con l’unico motivo di ricorso, l’imputato deduceva il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., assumendo che i giudici di merito avessero affermato la penale responsabilità in mancanza di prove certe.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente osservato che le doglianze relative alla violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., riguardando la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge. Il richiamo alla disciplina della prova si risolve, nella sostanza, in una censura del libero convincimento del giudice di merito, che non trova ingresso nel giudizio di legittimità ove non emerga una vera e propria violazione di regole processuali.
La Corte ha inoltre rilevato che il motivo di ricorso, reiterando le argomentazioni proposte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale, risultava privo di specificità e si risolveva in una rivalutazione e in un diverso giudizio di rilevanza delle risultanze processuali, estranei al sindacato di legittimità. Ha richiamato il consolidato principio per cui la censura che sollecita una rilettura degli elementi di prova è inammissibile, spettando al giudice di merito la valutazione della loro attendibilità e decisività.
Quanto al merito, i giudici di legittimità hanno evidenziato che i giudici di appello avevano posto a fondamento della decisione una congrua e logica motivazione, correttamente applicando i principi consolidati in materia. L’incameramento del profitto su una carta intestata al ricorrente, i cui estremi identificativi erano stati comunicati all’acquirente per il pagamento del prezzo al momento della vendita, è stato ritenuto elemento di decisiva rilevanza per l’affermazione di responsabilità per il delitto di truffa. Tale dato, unito all’omessa indicazione di una ricostruzione alternativa corredata da opportuni riscontri probatori e all’assenza di una denuncia in ordine all’asserita apertura da parte di terzi di un conto corrente intestato al ricorrente, rendeva manifestamente infondata la censura.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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