Truffa online aggravata dalla minorata difesa (Cass. pen. Sez. 7 n. 9283 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’incameramento del profitto di una truffa su una carta di pagamento intestata all’imputato, i cui estremi identificativi siano stati comunicati all’acquirente per il pagamento del prezzo, costituisce elemento di decisiva rilevanza per l’affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 640 cod. pen.. L’aver agito per mezzo della rete integra i presupposti dell’aggravante della minorata difesa di cui all’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., per i specifici vantaggi che tale modalità offende alla capacità di difesa della persona offesa. È inammissibile, perché non consentita per la prima volta in sede di legittimità, la censura relativa alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche qualora la questione non sia stata prospettata in appello.
Il Fatto
La Corte di Appello di Lecce aveva confermato la condanna dell’imputato per il reato di truffa, commessa tramite una piattaforma di vendita online. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di doglianza. Con il primo, censurava il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità; con il secondo, l’applicazione dell’aggravante della minorata difesa; con il terzo, la mancata concessione delle attenuanti generiche; con il quarto, l’applicazione della recidiva e la misura dell’aumento di pena.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, in sede di vaglio di ammissibilità, ha esaminato i motivi, ritenendoli tutti manifestamente infondati o non consentiti. In merito al primo motivo, ha richiamato il principio consolidato secondo cui l’incameramento del profitto su una carta intestata al ricorrente è un elemento di decisiva rilevanza per affermare la responsabilità del beneficiario per il delitto di truffa. Tale elemento assume particolare forza quando, come nel caso di specie, manchi una denuncia di smarrimento della carta o di furto di identità e non sia stata prospettata una ricostruzione alternativa già nel giudizio di merito.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato la correttezza dell’applicazione dell’aggravante della minorata difesa, richiamando il proprio indirizzo giurisprudenziale. La motivazione della sentenza impugnata, che indicava gli specifici vantaggi derivati all’imputato dall’agire per mezzo della rete, è stata ritenuta congrua, in linea con i precedenti citati (Sez. 6, n. 17937 del 2017; Sez. 2, n. 43706 del 2016).
Per il terzo motivo, relativo alle attenuanti generiche, la Corte ha rilevato che la questione non era stata oggetto di un motivo di appello specifico né era stato sollecitato l’esercizio del relativo potere officioso del giudice di merito. La deduzione per la prima volta in cassazione integra un’inammissibile interruzione della catena devolutiva, richiamando i precedenti in materia (Sez. 3, n. 2343 del 2019; Sez. 3, n. 10085 del 2020).
Infine, in ordine al quarto motivo, la Corte ha ritenuto corretta l’applicazione della recidiva e la congruità dell’aumento di pena, alla luce dei precedenti specifici dell’imputato, della totale indifferenza verso le condanne pregresse e della notevole capacità criminale dimostrata, caratterizzata da serialità e modalità insidiose. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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