Cessazione della materia del contendere per l’assolvimento dell’obbligo di ripiano dei dispositivi medici (TAR Lazio n. 11111 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disposizione di cui all’art. 7 del D.L. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, disciplina in via transitoria l’assolvimento degli obblighi gravanti sulle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018, prevedendo che il versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, effettuato nel termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale. L’accertamento dell’avvenuto versamento da parte delle regioni determina la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti di ripiano, con compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio, previa trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 recante la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018, nonché le linee guida e gli atti applicativi regionali e aziendali conseguenti, contestando la legittimità della richiesta di versamento delle quote di ripiano.
Nella pendenza del giudizio, è entrato in vigore il D.L. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, il cui art. 7 ha introdotto una disciplina transitoria dell’obbligo di ripiano, consentendo alle aziende fornitrici di assolvere integralmente la propria obbligazione mediante il versamento di una quota ridotta, pari al 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che la società ricorrente aveva prodotto in giudizio documentazione idonea a dimostrare l’avvenuto versamento dell’importo corrispondente alla quota del 25%, nelle forme e nei termini previsti dall’art. 7, comma 1, del D.L. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025.
La norma sopravvenuta qualifica espressamente il versamento della quota ridotta come assolutoria dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018, con la conseguente preclusione di ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione degli importi relativi ai medesimi anni.
Il Collegio, conformemente alla richiesta della stessa parte ricorrente e alla previsione normativa che determina la cessazione della materia del contendere in relazione ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti di ripiano, ha dichiarato l’estinzione del giudizio, disponendo l’integrale compensazione delle spese di lite fra tutte le parti, in coerenza con il disposto normativo.
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Nota della Redazione
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