Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta sulla carta docente (TAR Toscana n. 540 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il mancato adempimento del giudicato e decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo entro un termine perentorio. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio. Il ritardo nell’esecuzione giustifica la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino al saldo. Il beneficio della carta elettronica del docente, riconosciuto dall’art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015, è suscettibile di esecuzione coattiva nelle forme dell’ottemperanza.
Il Fatto
Il Tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro, con sentenza n. 125 del 09.04.2024, ha accertato il diritto della ricorrente al beneficio della carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, con accredito delle corrispondenti somme per gli anni scolastici indicati nel titolo, oltre interessi legali o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. La sentenza è passata in giudicato.
Decorso il termine dilatorio dopo la notifica alla sede reale dell’Amministrazione, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna del Ministero alla penalità di mora. Il Ministero non si è costituito. In camera di consiglio il difensore ha precisato che il ricorso non contiene domanda di pagamento delle spese liquidate nel titolo, distratte a favore del difensore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: l’esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, l’inerzia dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. La ritualità della notifica alla sede reale dell’Amministrazione debitrice e all’Avvocatura distrettuale è accertata.
Sul merito, il Tribunale rileva che dagli atti non risulta alcuna esecuzione del giudicato. Il ricorso è quindi fondato e va accolto, ordinando al Ministero di mettere a disposizione della ricorrente la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici indicati nel titolo, oltre interessi legali o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione.
Il termine assegnato per l’esecuzione è di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio, il quale provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, successiva al decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione.
Il ritardo maturato nella corresponsione di quanto dovuto giustifica la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e fino al pagamento. Il Collegio applica l’art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, cod. proc. amm., come novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità, anche in relazione ai numerosi analoghi precedenti; la distrazione a favore del procuratore antistatario è disposta su richiesta.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.