Mansioni inferiori dei pubblici dipendenti: serve il carattere marginale dell’adibizione, non solo la prevalenza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9431 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione solo a tre condizioni: che tali mansioni non siano completamente estranee alla sua professionalità, che ricorra una obiettiva esigenza organizzativa o di sicurezza del datore di lavoro e che l’adibizione avvenga in via marginale rispetto alle attività qualificanti l’inquadramento o, in mancanza di tale marginalità, sia meramente occasionale. Il ricorso sistematico e non marginale a mansioni inferiori viola l’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 sul piano qualitativo, anche quando sia rispettato il parametro di prevalenza nello svolgimento delle attività proprie del profilo. L’attribuzione di mansioni aggiuntive, anche inferiori, non dà invece diritto a una retribuzione aggiuntiva in mancanza di previsioni legali o contrattuali, potendo semmai rilevare solo ai fini del sindacato di adeguatezza del trattamento complessivo ex art. 36 Cost., da valutare dal giudice di merito.
Il Fatto
Alcuni infermieri professionali, dipendenti di un’azienda sanitaria regionale, agivano in giudizio per ottenere il risarcimento del danno da demansionamento, assumendo di essere stati adibiti per oltre dieci anni, in aggiunta alle mansioni proprie del loro profilo, a compiti riconducibili ai profili inferiori degli operatori socio-sanitari, quali l’ausilio alla distribuzione dei pasti, l’assistenza ai pazienti nell’igiene personale e la riordino delle unità di degenza. Chiedevano altresì il pagamento di differenze retributive, deducendo la violazione dell’art. 36 Cost.
Sia il Tribunale sia la Corte d’appello rigettavano le domande. Il giudice territoriale riteneva, in particolare, che non fosse configurabile un’illecita adibizione a mansioni inferiori in quanto le allegazioni dei lavoratori non dimostravano che lo svolgimento di tali compiti avesse impedito l’espletamento prevalente delle attività proprie del profilo di appartenenza, anche in considerazione del carattere non completamente estraneo delle mansioni ausiliarie rispetto alla cura della persona.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, censurando l’impostazione del giudice di merito, che aveva valorizzato esclusivamente il criterio della prevalenza delle mansioni del proprio livello di inquadramento per escludere la illiceità dell’adibizione.
Richiamando la recente Cass. n. 12128/2025, la Corte afferma che la corretta interpretazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 richiede un parametro più rigoroso. La possibilità di adibire il lavoratore a mansioni inferiori è circoscritta a tre presupposti concorrenti: la non completa estraneità delle mansioni rispetto alla professionalità del dipendente, la sussistenza di una obiettiva esigenza organizzativa o di sicurezza e, soprattutto, il carattere marginale dell’adibizione rispetto alle attività qualificanti l’inquadramento. In mancanza di tale marginalità, lo svolgimento delle mansioni inferiori deve essere meramente occasionale.
La Cassazione chiarisce che l’adibizione sistematica e non marginale a mansioni inferiori viola in sé il diritto del lavoratore al rispetto della propria professionalità, sul piano qualitativo, anche quando la prevalenza delle attività del profilo di appartenenza sia rispettata, poiché l’utilizzo accessorio delle mansioni inferiori deve comunque avvenire per periodi di tempo contenuti. La decisione impugnata, fondata solo sui primi due presupposti, viene quindi cassata con rinvio.
Quanto alla domanda di maggiorazioni retributive per lo svolgimento di mansioni aggiuntive, la Corte la rigetta, confermando il principio per cui, in mancanza di disposizioni legislative o contrattuali, il lavoratore non può pretendere un “doppio salario” per la duplicità di mansioni conglobate in un’unica prestazione lavorativa. L’attribuzione di mansioni aggiuntive, anche inferiori, può rilevare esclusivamente ai fini del giudizio di adeguatezza della retribuzione ex art. 36 Cost. comparata alla qualità e quantità del lavoro complessivamente prestato. Tale valutazione è rimessa al giudice di merito, con l’onere per il lavoratore di allegare elementi specifici, come l’aggravamento quantitativo o qualitativo della prestazione o l’inadeguatezza intrinseca del trattamento.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.