Legittima e divisione dell’eredità tra gli eredi
La legittima è la quota di patrimonio che la legge riserva per forza a certi familiari stretti – i legittimari – indipendentemente da cosa dice il testamento. Il testatore può disporre liberamente solo della parte restante, la quota disponibile.
Non esiste una percentuale unica: la legittima cambia in base a chi sopravvive al defunto – solo figli, solo coniuge, coniuge e figli, o ascendenti.
Che percentuale è la legittima in eredità?
Non esiste una percentuale unica. La legittima cambia in base a chi sopravvive al defunto: se c’è solo un figlio, se ce ne sono più, se c’è il coniuge, se ci sono gli ascendenti. Ogni combinazione ha quote diverse, fissate in modo rigido dagli artt. 536 c.c. e seguenti.
Solo figlio unico (senza coniuge). Il figlio unico riceve 1/2 del patrimonio come quota riservata per legge. L’altra metà è disponibile. Fonte: art. 537 c.c.
Due o più figli (senza coniuge). I figli hanno complessivamente 2/3 del patrimonio, divisi in parti uguali tra loro. Resta disponibile solo 1/3. Fonte: art. 537 c.c.
Solo coniuge (senza figli, senza ascendenti). Il coniuge ha diritto a 1/2 del patrimonio. L’altra metà è disponibile. In più, il coniuge ha sempre il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e il diritto d’uso sui mobili che la arredano, se erano di proprietà del defunto o in comunione: questi diritti si aggiungono alla quota di legittima e gravano prima sulla porzione disponibile. Fonte: art. 540 c.c.
Coniuge + un figlio. Al coniuge è riservato 1/4 del patrimonio, al figlio 1/4. Disponibile: 1/2. Fonte: art. 542 c.c.
Coniuge + due o più figli. Al coniuge è riservato 1/4, ai figli complessivamente 1/2 (da dividere in parti uguali tra loro). Disponibile: 1/4. Fonte: art. 542 c.c.
Solo ascendenti (genitori o nonni, senza figli né coniuge). Gli ascendenti hanno diritto a 1/3 del patrimonio, da ripartire tra loro secondo i criteri di parentela. Disponibile: 2/3. Fonte: art. 538 c.c.
Coniuge + ascendenti (senza figli). Al coniuge è riservata 1/2, agli ascendenti 1/4. Disponibile: 1/4. Fonte: art. 544 c.c.
Riepilogo in tabella
| Chi sopravvive | Quota riservata ai legittimari | Quota disponibile |
|---|---|---|
| Figlio unico | 1/2 al figlio | 1/2 |
| Due o più figli | 2/3 (divisi tra i figli) | 1/3 |
| Solo coniuge | 1/2 al coniuge | 1/2 |
| Coniuge + 1 figlio | 1/4 al coniuge + 1/4 al figlio | 1/2 |
| Coniuge + 2 o più figli | 1/4 al coniuge + 1/2 ai figli | 1/4 |
| Solo ascendenti | 1/3 agli ascendenti | 2/3 |
| Coniuge + ascendenti | 1/2 al coniuge + 1/4 agli ascendenti | 1/4 |
Attenzione: la tabella descrive la quota riservata. Non va confusa con la quota che si riceve in concreto quando non c’è testamento: quella è disciplinata dalla successione legittima, con regole in parte diverse. La legittima riguarda il minimo garantito che nessun testamento può togliere.
Un punto che crea spesso confusione: le donazioni fatte in vita
La legittima si calcola non solo sul patrimonio rimasto al momento della morte, ma anche tenendo conto delle donazioni fatte in vita. Il meccanismo è definito dall’art. 556 c.c.: si sommano i beni rimasti (relictum), si sottraggono i debiti, e si aggiungono fittiziamente le donazioni fatte in vita (donatum). Sull’importo così ottenuto si calcolano le quote. Questo serve a evitare che il testatore “eroda” la legittima facendo donazioni invece di disporre per testamento.
Esempio pratico: un padre con un unico figlio lascia alla morte un appartamento del valore di 300.000 €. In vita aveva donato 200.000 € a un nipote, che non è legittimario. La massa di calcolo per la legittima (relictum + donatum) è comunque 500.000 €. La legittima del figlio unico resta 250.000 € (1/2 di 500.000), non 150.000 € (1/2 dei soli 300.000 € rimasti): la donazione fatta anni prima a una persona diversa dal figlio riduce nella sostanza ciò su cui il padre poteva disporre liberamente, e può essere soggetta a riduzione se la legittima del figlio risulta lesa.
Come dividere l’eredità?
Ogni coerede può chiedere la divisione in qualsiasi momento: nessuno può essere costretto a restare in comunione ereditaria per sempre (salvo patti di indivisione temporanei). La regola di base: ciascuno ha diritto alla propria quota in beni concreti, non solo in denaro. Le complicazioni nascono quando i beni non si dividono facilmente.
La base normativa è l’art. 713 c.c. e seguenti (artt. 713-730 c.c., che non hanno ancora pagine dedicate individuali su questo sito).
Divisione amichevole
Se tutti i coeredi sono d’accordo, possono dividersi l’eredità come vogliono, purché rispettino le quote spettanti a ciascuno. Di solito si fa davanti a un notaio, che redige l’atto di divisione e cura le formalità per immobili e beni registrati.
È la strada più rapida e meno costosa. Funziona quando i rapporti tra gli eredi sono buoni e i valori dei beni sono chiari.
Divisione giudiziale
Se non c’è accordo, ciascuno dei coeredi può avviare un giudizio di divisione davanti al tribunale. Il giudice nomina un perito che stima i beni, forma le quote e propone come assegnarle. Quando le porzioni non possono essere formate con beni di eguale natura in proporzione alle quote (art. 726 c.c. e art. 727 c.c. – verificare il riparto esatto tra i due articoli prima della pubblicazione), le differenze di valore si compensano con conguagli in denaro (art. 728 c.c.).
È uno strumento necessario quando gli eredi non si parlano o quando i valori dei beni sono contestati, ma i tempi possono essere lunghi: va valutato con un legale caso per caso.
Il problema degli immobili non divisibili
Un appartamento non si può tagliare in due. Se nell’eredità ci sono immobili che non si dividono comodamente, la legge prevede che vengano assegnati per intero all’erede con la quota maggiore, con addebito della differenza agli altri (art. 720 c.c.). Se nessun erede vuole o può compensare gli altri in denaro, il bene viene venduto all’asta e il ricavato si divide.
Questo meccanismo è spesso fonte di conflitto: chi abita la casa ereditata e non vuole uscire, chi vuole vendere subito. Non ci sono soluzioni automatiche: molto dipende dalla composizione dell’eredità, dai rapporti tra eredi e dall’importo dei conguagli necessari.
Collazione: le donazioni ricevute in vita contano
Prima di dividere, bisogna fare i conti con le donazioni ricevute in vita dal defunto. I figli, i loro discendenti e il coniuge, quando concorrono alla successione, devono in linea di principio “conferire” – cioè rimettere nel calcolo ereditario – quanto hanno ricevuto in donazione, per poi dividere tutto tenendo conto di ciò che ciascuno ha già avuto. Si chiama collazione. I fratelli e gli altri parenti non vi sono soggetti. La regola è derogabile: il donante può dispensare il donatario dalla collazione al momento della donazione o nel testamento. Se non lo fa, la collazione è dovuta.
Come proteggere la legittima?
Se il testamento o le donazioni fatte in vita hanno leso la propria quota, si può agire legalmente per recuperarla. Lo strumento si chiama azione di riduzione: serve a “ridurre”, cioè tagliare, le disposizioni che hanno invaso la porzione riservata, fino a recuperare quanto spetta per legge.
Chi può agire e contro chi
L’azione spetta ai legittimari lesi e ai loro eredi o aventi causa (art. 557 c.c.). Non possono chiederla i creditori del defunto, né i legatari.
Si agisce prima contro le disposizioni testamentarie (art. 554 c.c.) e poi, se non bastano, contro le donazioni fatte in vita, partendo dall’ultima e risalendo a ritroso nel tempo (art. 555 c.c.).
La condizione che blocca tutto: l’accettazione con beneficio d’inventario
C’è un requisito tecnico che molti ignorano e che può far perdere il diritto all’azione: per chiedere la riduzione delle donazioni o dei legati, il legittimario deve in linea di principio aver accettato l’eredità con beneficio d’inventario (art. 564 c.c.). Chi ha accettato in modo puro e semplice, senza inventario, può perdere questo diritto – salvo che le donazioni o i legati siano stati fatti a soggetti che sono tutti coeredi.
Questa regola è spesso sottovalutata. Chi ritiene di essere stato leso nella propria quota deve valutare con anticipo come accettare l’eredità, prima di compiere qualsiasi atto.
L’imputazione: cosa hai già ricevuto si conta
Prima di stabilire se la propria quota è stata lesa, la legge impone di “imputare” alla legittima le donazioni e i legati già ricevuti dal defunto, a meno che non ne sia stato espressamente dispensato (art. 564 c.c.). In pratica: chi ha già ricevuto donazioni in vita se le vede scalare dalla propria legittima, e può agire in riduzione solo per la parte eventualmente ancora scoperta.
Il divieto di pesi sulla quota riservata
Il testatore non può gravare la quota spettante ai legittimari con condizioni, oneri o limitazioni (art. 549 c.c.). Non può, ad esempio, scrivere nel testamento “lascio la mia quota a mio figlio, ma solo se non vende la casa per dieci anni”: quella clausola, nella misura in cui incide sulla quota riservata, è invalida.
I tempi dell’azione
L’azione di riduzione si prescrive in dieci anni dall’apertura della successione, cioè dalla morte del defunto. È un termine lungo, ma non illimitato. Aspettare troppo senza agire, anche solo senza raccogliere documentazione, può pregiudicare la posizione. Gli esiti e i tempi di un’eventuale causa dipendono fortemente dalla composizione del patrimonio, dall’entità delle donazioni e dai rapporti tra le parti: vanno sempre valutati con un legale.