Rimborso IVA per eccedenza detraibile: le operazioni in reverse charge rientrano nel calcolo dell’aliquota media (Cass. civ. Sez. 5 n. 9639 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso dell’eccedenza detraibile ai sensi dell’art. 30, comma 3, lett. a), d.P.R. n. 633/1972, le operazioni effettuate in regime di inversione contabile (cd. reverse charge), ricomprese nell’art. 17, commi 5 e 6, d.P.R. n. 633/1972, devono essere incluse nel computo delle aliquote medie applicate sulle operazioni attive e passive, ai fini della verifica della spettanza del diritto al rimborso. Il riferimento normativo a “tutte le operazioni registrate o soggette a registrazione” non consente di escludere dal calcolo le operazioni non imponibili o esenti realizzate in reverse charge. È inammissibile, ex art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., il motivo di ricorso per cassazione che prospetti una questione nuova, non dedotta nei gradi di merito, qualora la parte ricorrente non indichi l’atto processuale in cui la questione sia stata sollevata.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione un rimborso dell’eccedenza IVA relativo all’anno 2008, corrisposto alla contribuente, una società in accomandita semplice. L’Amministrazione finanziaria riteneva che la società avesse erroneamente computato, nel calcolo dell’aliquota media ai fini del rimborso, anche le operazioni esenti e quelle effettuate in regime di reverse charge. La Commissione Tributaria Provinciale di Torino aveva accolto il ricorso della società; la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte aveva confermato la decisione, avendo la contribuente operato correttamente includendo nel calcolo le operazioni in inversione contabile ex art. 17, commi 5 e 6, d.P.R. n. 633/1972. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Con riferimento al primo e al terzo motivo, ha ritenuto infondate le censure dell’Amministrazione finanziaria. In particolare, ha evidenziato che l’art. 30, comma 3, lett. a), d.P.R. n. 633/1972 richiede, quale presupposto del rimborso, l’esercizio esclusivo o prevalente di attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle relative agli acquisti, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell’art. 17, quinto, sesto e settimo comma, d.P.R. n. 633/1972.
La Suprema Corte ha inoltre richiamato l’art. 3, commi 5 e 6, d.l. n. 250/1995, convertito con modificazioni dalla l. n. 349/1995, secondo cui il rimborso spetta quando l’aliquota mediamente applicata su tutte le operazioni registrate o soggette a registrazione è inferiore a quella applicata sugli acquisti e sulle importazioni. Da ciò consegue che il riferimento a tutte le operazioni registrate comporta l’inclusione nel calcolo anche di quelle effettuate in regime di reverse charge, risultando infondato l’assunto dell’Amministrazione finanziaria che le escludeva.
Quanto alla censura di nullità della sentenza per apparenza della motivazione, la Corte ha rilevato che la motivazione della CTR, ancorché sintetica, non è meramente apparente e attinge il cd. minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., come ridefinito dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014. Il sindacato di legittimità sulla motivazione, dopo la riforma di cui alla l. n. 134/2012, resta circoscritto alla verifica del rispetto del minimo costituzionale, non essendo più ammissibili censure di contraddittorietà o insufficienza.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per novità della questione. La Corte ha evidenziato che la rilevanza del regime di reverse charge era già stata acclarata nella sentenza di primo grado e condivisa dalla CTR. L’Amministrazione finanziaria, nel ricorso per cassazione, non ha indicato in quale atto del giudizio di merito avesse prospettato la questione della domanda nuova, né ha riprodotto i corrispondenti passi dei propri scritti difensivi. Tale omissione determina l’inammissibilità della censura, in ossequio al principio di specificità del motivo e all’onere di allegazione previsto dalla giurisprudenza di legittimità.
Nota della Redazione
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