L’atto di sottomissione tra privati non può superare il divieto di ribasso degli oneri di sicurezza (Cass. civ. Sez. 1 n. 9633 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina in materia di oneri per la sicurezza negli appalti pubblici, pur affidando alle parti una valutazione degli stessi suscettibile di revisione in caso di varianti o modifiche del programma dei lavori, non ammette che l’atto di sottomissione sottoscritto dall’appaltatore valga di per sé a escludere l’incremento dei costi per la sicurezza, senza che sia stata effettuata una nuova stima analitica degli oneri conseguente alla variante. L’impresa che pretende il pagamento integrale dei costi per la sicurezza deve provare l’ammontare specifico delle spese sostenute e la loro riconducibilità alle maggiori lavorazioni, non essendo sufficiente il ricorso a criteri di quantificazione forfettaria o proporzionale non contemplati dal contratto. La relativa valutazione, riservata al giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione non apparente e non contrastante con le regole legali di interpretazione del contratto.
Il Fatto
L’appaltatore aveva stipulato un appalto pubblico con la società committente per la realizzazione di un cunicolo esplorativo, sostenendo maggiori oneri a causa di lavori aggiuntivi e del prolungamento della durata del contratto. L’impresa aveva iscritto ventiquattro riserve e, non essendo state transatte, aveva convenuto in giudizio la stazione appaltante per ottenere il pagamento dei maggiori costi.
Il tribunale aveva accolto solo in parte le domande dell’appaltatore, pronunciandosi anche sulla domanda riconvenzionale della committente. La Corte d’appello, previa rinnovazione della consulenza tecnica, aveva ritenuto infondata la riserva concernente l’incremento dei costi per la sicurezza, in considerazione della sottoscrizione da parte dell’impresa di un atto di sottomissione con cui le parti avevano concordato che i maggiori lavori non avevano incrementato tali oneri. Avverso questa sentenza l’appaltatore proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha escluso in primo luogo la nullità della sentenza per motivazione apparente, rilevando come il giudice di merito avesse esaustivamente illustrato le ragioni della decisione, individuate nella valida assunzione dell’atto di sottomissione e nella mancanza di prova della reale insufficienza delle somme stanziate per la sicurezza.
Quanto alla dedotta violazione della disciplina sul necessario riconoscimento dei costi per la sicurezza, la Corte ha ricostruito l’evoluzione normativa, dalla legge n. 55/1990 fino al d.lgs. n. 81/2008, osservando che il dettato normativo affida alle parti una valutazione degli oneri che deve essere rivista in caso di varianti. Ha tuttavia ritenuto la censura inammissibile perché volta a ottenere una diversa interpretazione degli accordi negoziali, avendo la Corte territoriale accertato che le parti avevano concordemente valutato i costi per la sicurezza anche con riferimento alle nuove lavorazioni.
Con riferimento agli atti di sottomissione, la Corte ha precisato che essi non costituiscono un’adesione alle condizioni imposte dalla pubblica amministrazione, ma che tale circostanza non esclude che le parti abbiano validamente concordato la modalità di determinazione degli oneri per la sicurezza e la loro quantificazione. Ha inoltre escluso che il giudice di merito avesse omesso di rilevare d’ufficio una nullità dell’atto, avendo lo stesso semplicemente sottolineato che l’atto rappresentava l’incontro delle volontà delle parti, non essendo stato contestato.
La Corte ha infine dichiarato inammissibile l’ultimo motivo, con cui l’appaltatore lamentava la violazione delle norme in materia di contabilità degli appalti pubblici e di onere della prova, rilevando che la ricorrente non aveva censurato la sentenza per violazione dei canoni ermeneutici né si doleva di essere stata gravata di un onere probatorio non dovuto, ma mirava a una rivalutazione del merito del materiale istruttorio e della volontà contrattuale. Il ricorso è stato pertanto integralmente respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite e alla dichiarazione di sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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