Indetraibilità IVA nelle frodi soggettive e riduzione sanzioni (Cass. civ. Sez. 5 n. 6120 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in un’evasione fiscale; la prova deve basarsi su elementi oggettivi e specifici, non limitati alla mera fittizietà del fornitore. Sul contribuente incombe la prova contraria di aver agito con la diligenza massima esigibile da un operatore accorto. Le sentenze della Corte di giustizia UE sono immediatamente applicabili nell’ordinamento italiano nelle materie di specifica competenza, qual è l’IVA. In tema di sanzioni tributarie, l’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472/1997, nella versione novellata ex art. 16 d.lgs. n. 158/2015, postula che il giudice non si limiti a constatare la sproporzione tra tributo e sanzione, ma dia esplicitamente conto delle circostanze che la rendono manifesta.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate emetteva un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2007, contestando al contribuente l’utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, confermando la ripresa a tassazione dell’IVA ma annullando quella sui costi e riducendo le sanzioni alla metà del minimo in quanto ritenute sproporzionate.
La Commissione tributaria regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno rigettava sia l’appello principale dell’Ufficio sia quello incidentale del contribuente, affermando l’indetraibilità dell’IVA e confermando la riduzione delle sanzioni. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione entrambe le parti.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato preliminarmente il ricorso incidentale del contribuente, concernente la sussistenza stessa del tributo, e solo successivamente quello principale dell’Agenzia, relativo all’aspetto sanzionatorio. Con riferimento all’IVA, la Corte ha rilevato che la CTR era incorsa in due evidenti errori di diritto: il primo riguardava l’efficacia delle sentenze della Corte di giustizia UE, immediatamente applicabili nell’ordinamento italiano nelle materie di specifica competenza; il secondo concerneva l’onere probatorio, che grava sull’Amministrazione finanziaria quanto alla dimostrazione della conoscenza o conoscibilità della frode da parte del contribuente.
Ciononostante, la Corte ha rigettato i motivi del ricorso incidentale. Pur essendo astrattamente fondati in punto di diritto, la CTR aveva applicato correttamente l’insegnamento giurisprudenziale nel caso concreto, valorizzando la circostanza che il contribuente ritirava la merce direttamente presso il deposito del fornitore effettivo, soggetto diverso dal fatturante. Tale elemento è stato ritenuto idoneo a far desumere la conoscibilità della frode, non risultando illegittimo il ragionamento presuntivo basato su un unico indizio, purché grave e preciso.
Quanto alle sanzioni, la Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso principale dell’Agenzia. Richiamando il principio secondo cui l’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472/1997 non consente una riduzione automatica ma richiede una motivazione esplicita sulla sproporzione, ha ritenuto che il riferimento alla regolarità della contabilità e alla tracciabilità dei pagamenti non fosse sufficiente a giustificare la riduzione, soprattutto considerando la consapevolezza del contribuente nell’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per le spese. Ha inoltre dichiarato la sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato da parte del ricorrente incidentale.
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Nota della Redazione
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