Operazioni soggettivamente inesistenti nel settore carburanti: onere probatorio e motivazione per relationem dell’avviso di accertamento (Cass. civ. Sez. 5 n. 12168 del 01.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria che contesti la detrazione per operazioni soggettivamente inesistenti ha l’onere di provare, anche tramite presunzioni semplici, sia l’oggettiva fittizietà del fornitore, sia la consapevolezza del cessionario che l’operazione si inseriva in un’evasione dell’imposta, dimostrando che il contribuente era a conoscenza o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza. Raggiunta tale prova, grava sul contribuente l’onere di dimostrare la propria buona fede, ossia di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto. L’avviso di accertamento è legittimamente motivato per relationem se richiama documenti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza o che siano agevolmente conoscibili, purché l’atto ne riproduca il contenuto essenziale.
Il Fatto
La società, esercente attività di distribuzione stradale di carburanti tramite impianti c.d. “pompe bianche”, aveva acquistato carburante per autotrazione da società fornitrici ritenute dall’Ufficio delle c.d. “cartiere”, fittiziamente interposte tra la contribuente e il fornitore effettivo. L’Agenzia delle entrate, previo processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, aveva contestato l’indebita detrazione dell’IVA per l’anno 2015, affermando che le società interposte, dopo aver acquistato il carburante in regime di non imponibilità sulla base di false dichiarazioni d’intento, lo rivendevano a prezzi inferiori alle quotazioni PLATTS, grazie al mancato versamento dell’imposta a debito esposta nelle fatture attive.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado aveva accolto il ricorso della società. A seguito dell’appello dell’Agenzia, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Abruzzo aveva riformato la sentenza, confermando la ripresa a tassazione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato preliminarmente il quarto motivo, relativo alla dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente, reputandolo infondato. Ha richiamato il principio secondo cui la motivazione è solo apparente quando, pur essendo graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice. Nella specie, la sentenza impugnata reca argomentazioni idonee a far conoscere, in relazione alle controdeduzioni della contribuente, il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, confrontandosi con le censure dedotte.
Con riferimento al primo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza relativa al difetto di motivazione dell’avviso di accertamento. Ha ribadito che l’obbligo di allegazione di cui all’art. 7, comma 1, legge n. 212/2000 non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto conoscenza per effetto di precedente comunicazione. La motivazione per relationem è legittima ove l’atto richiamato, come il p.v.c., faccia a sua volta riferimento a documenti noti o agevolmente conoscibili dal contribuente. La Corte ha precisato che la contribuente non aveva provato che l’indicazione delle metodologie di calcolo delle quotazioni PLATTS fosse necessaria ad integrare la motivazione dell’atto impositivo.
Quanto al secondo e terzo motivo, la Corte ha ripercorso i principi in materia di operazioni soggettivamente inesistenti e frode carosello, derivanti dalla giurisprudenza unionale. Ha affermato che l’Amministrazione deve provare la consapevolezza del cessionario in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente conosceva o avrebbe dovuto conoscere che l’operazione si inseriva in un’evasione dell’IVA. Tale prova può essere fornita anche mediante presunzioni, e la valutazione degli indizi deve essere globale e non atomistica. L’onere della prova è assolto se emergono indici di anomalia dell’operazione, come l’inesistenza di organizzazione imprenditoriale delle società fornitrici, il mancato versamento dell’IVA e la pratica di prezzi inferiori a quelli di mercato.
La Corte ha ritenuto che nel caso di specie l’Amministrazione avesse fornito la prova dell’oggettiva fittizietà dei fornitori e della consapevolezza della frode da parte della società contribuente, attraverso elementi quali l’acquisto a prezzi inferiori alle quotazioni PLATTS e ai prezzi praticati dall’Eni, il trasporto diretto del carburante dal fornitore a monte alle stazioni di servizio senza passare dai depositi delle società interposte, e le circostanze anomale desumibili da una semplice visura camerale. La Corte ha infine rigettato il ricorso e, ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., ha condannato la ricorrente al pagamento di ulteriori somme in favore della controricorrente e della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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