Accertamento bancario e prova contraria analitica del contribuente (Cass. civ. Sez. 5 n. 13396 del 09.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi fondato su indagini bancarie, tutti i movimenti sui conti correnti del contribuente si presumono riferiti all’attività economica svolta, ai sensi dell’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973. Si tratta di una presunzione legale in favore dell’erario, che non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza previsti dall’art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici. L’onere della prova contraria grava sul contribuente, il quale deve dimostrare, con prova non generica ma analitica, che i singoli movimenti non si riferiscono ad operazioni imponibili, indicando specificamente la riferibilità di ogni versamento bancario. Il giudice di merito è tenuto a verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte per ciascuna operazione e a darne espressamente conto in sentenza.

Il Fatto

Un professionista, esercente l’attività di odontoiatra, impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva rettificato la dichiarazione per l’anno d’imposta 2015, accertando un maggior compenso da lavoro autonomo. L’Ufficio riteneva non giustificati specifici versamenti sui conti correnti bancari, in quanto non ricollegabili agli asseriti prelievi con carte di credito.

La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, ritenendo che il contribuente non avesse fornito prova contraria rispetto alla presunzione di maggior reddito desumibile dai versamenti bancari. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio accoglieva, invece, l’appello del contribuente, ritenendo che questi avesse superato la presunzione legale dimostrando la riferibilità dei versamenti alle anticipazioni effettuate con carte di credito. L’Agenzia delle entrate proponeva quindi ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso, chiarito che l’art. 366, n. 5, c.p.c. fa riferimento esclusivamente alla procura intesa come negozio processuale attributivo dello ius postulandi, non necessaria quando il patrocinio sia assunto dall’Avvocatura dello Stato, e non al negozio sostanziale attributivo dell’incarico professionale.

Sul merito, la Corte ha richiamato il consolidato principio per cui i dati emergenti dai conti correnti bancari, sia gli accrediti che gli addebiti, si presumono riferiti all’attività economica del contribuente. Tale presunzione, essendo legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, e determina un’inversione dell’onere della prova: spetta al contribuente dimostrare che le movimentazioni non sono riferibili a operazioni imponibili, fornendo una prova analitica con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento.

La Corte ha inoltre precisato che, nel caso di accertamento bancario, l’onere di motivazione dell’Amministrazione non è altrettanto stringente come nell’accertamento basato su presunzioni semplici, essendo sufficiente che l’evidenza del mancato raggiungimento della prova liberatoria emerga, anche implicitamente, dall’atto accertativo. Ne consegue l’obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione, dando conto espressamente in sentenza delle relative risultanze.

Nel caso di specie, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado non si è attenuta a tali principi, avendo ritenuto superata la presunzione sulla base di una motivazione generica, senza esaminare analiticamente la riferibilità di ciascuna anticipazione con carta di credito a ogni versamento bancario. Il giudice d’appello ha, inoltre, erroneamente richiesto i requisiti di gravità, precisione e concordanza, tipici delle presunzioni semplici, imponendo all’Ufficio l’onere di corroborare le proprie tesi con mezzi di prova di maggiore consistenza. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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