Debiti d’imposta delle associazioni non riconosciute: risponde solo chi ha gestito l’ente nel periodo (Cass. civ. Sez. 5 n. 13400 del 09.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle associazioni non riconosciute, per i debiti d’imposta, i quali sorgono ex lege e non su base negoziale, non rileva la posizione astrattamente rivestita dal soggetto nella compagine dell’ente. Risponde solidalmente delle sanzioni e del tributo non corrisposto, nel solo periodo di relativa investitura, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, ha effettivamente gestito l’ente. Ne consegue che il legale rappresentante, il quale abbia ricoperto la carica per una frazione dell’anno d’imposta, è responsabile esclusivamente per le obbligazioni tributarie sorte nel periodo in cui ha svolto tale funzione, e non per quelle relative ai periodi in cui la carica era rivestita da altri. È altresì viziata da ultrapetizione la pronuncia del giudice d’appello che, a fronte di una domanda di limitazione temporale della responsabilità, escluda integralmente la responsabilità del soggetto.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a un’associazione sportiva dilettantistica un avviso di accertamento con cui, ritenuta l’inapplicabilità del regime forfettario di cui alla legge n. 398/1991, recuperava a tassazione, per l’anno 2013, maggiori imposte ai fini Ires, Irap e Iva. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso della contribuente, la quale proponeva appello chiedendo che la responsabilità personale del legale rappresentante pro tempore fosse circoscritta alle obbligazioni sorte nel periodo in cui questi aveva effettivamente rivestito la carica, ossia dall’01/01/2013 all’11/03/2013. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado accoglieva il gravame. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato i due motivi di ricorso. Con il primo motivo, l’Ufficio lamentava la motivazione apparente e l’ultrapetizione, sostenendo che la CGT-2 avesse annullato integralmente l’avviso di accertamento. La Cassazione ha ritenuto la censura solo parzialmente fondata, escludendo il vizio di motivazione, poiché la sentenza impugnata, affermando che responsabile fiscale fosse esclusivamente altro soggetto, aveva implicitamente riconosciuto la sussistenza della pretesa erariale. È stata invece ravvisata la violazione dell’art. 112 c.p.c., atteso che i giudici d’appello, pur investiti di una domanda di limitazione della responsabilità al periodo di effettiva investitura, avevano integralmente escluso la responsabilità del predetto legale rappresentante, anche per il periodo in cui la carica era stata rivestita.
Con il secondo motivo, l’Agenzia deduceva la violazione dell’art. 38 c.c. e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CGT-2 avesse erroneamente individuato come unico responsabile il legale rappresentante subentrato, escludendo quello uscente. La Corte ha accolto il motivo, richiamando il principio per cui, nelle associazioni non riconosciute, per i debiti d’imposta risponde solidalmente, nel solo periodo di relativa investitura, il soggetto che ha effettivamente gestito l’ente. La sentenza impugnata era viziata laddove aveva escluso la responsabilità del rappresentante uscente sul presupposto che gli adempimenti per l’annualità 2013 andassero espletati nell’anno successivo, essendo invece pacifico che questi aveva rivestito la carica per una parte dell’anno d’imposta.
La Corte ha pertanto accolto entrambi i motivi, cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio applicando i principi indicati e provveda alla liquidazione delle spese di legittimità.
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Nota della Redazione
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