Etilometro e patologia gastrica: se la difesa prova che il reflusso può alterare la misura, il giudice deve motivare sulla soglia penale (Cass. pen. 20966/2026)

Corte di Cassazione, Sezione IV penale, sentenza n. 20966 del 10 aprile 2026 (R.G.N. 5209/2026) — Presidente Emanuele Di Salvo, Relatore Anna Luisa Angela Ricci.

Il principio di diritto

Nel reato di guida in stato di ebbrezza l’etilometro non è prova legale. Quando l’imputato deduca, con consulenza tecnica, che una patologia (reflusso gastroesofageo, gastrite) può aver alterato la misurazione, il giudice che se ne discosti ha l’onere di motivare in modo congruo: deve chiarire, in particolare, se e in quale misura l’incidenza del disturbo sul dato strumentale valga comunque a superare la soglia di rilevanza penale (0,80 g/l) e non solo quella amministrativa. Il ricorso agli indici sintomatici, del pari, impone di motivare sulla loro particolare significatività ai fini della prova del superamento di tale soglia.

Il fatto

La Corte d’appello di L’Aquila confermava la condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. b, d.lgs. 285/1992): tasso alcolemico accertato con etilometro pari a 0,92 g/l, in orario notturno. La difesa aveva prodotto consulenza tecnica secondo cui la patologia gastrica di cui l’imputato soffriva poteva alterare la rilevazione dell’etilometro, restituendo un valore più alto di quello reale. Aveva inoltre eccepito la nullità del decreto di giudizio immediato per omesso avvertimento ex art. 429, comma 1, lett. f), c.p.p. e invocato la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.

La motivazione

Primo motivo (infondato). L’avvertimento sulle “sanzioni e misure, anche di confisca”, introdotto nell’art. 429, comma 1, lett. f), c.p.p. dal d.lgs. 203/2023, attua il Regolamento (UE) 2018/1805 sul reciproco riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e confisca: riguarda dunque i provvedimenti ablatori. Per il reato contestato (art. 186, comma 2, lett. b) la legge non prevede alcuna misura ablatoria, conseguendo la confisca del mezzo solo all’ipotesi sub lett. c). L’omesso avvertimento non ha quindi inciso in concreto sul diritto di difesa. La nullità, di natura generale a regime intermedio, esige la deduzione di un pregiudizio concreto e attuale, non meramente astratto (Sez. 1, n. 20159/2025).

Secondo motivo (fondato). La consulenza di parte non è un mezzo di prova che il giudice debba esaminare in modo autonomo; tuttavia, quando il giudice se ne discosti, ha l’onere di indicare esaurientemente le ragioni del proprio convincimento (Sez. 2, n. 15248/2020). La Corte d’appello se ne era discostata con argomenti in parte fondati su un travisamento — aveva parlato di alterato “assorbimento” dell’alcol, mentre la consulenza indicava un’alterazione della “misurazione” — e in parte manifestamente illogici: non aveva chiarito, dato il valore di 0,92 g/l prossimo alla soglia, se e in che misura l’incidenza del disturbo valesse comunque a integrare la fattispecie penale (oltre 0,80 g/l) e non quella meramente amministrativa (tra 0,50 e 0,80 g/l). Anche il richiamo agli indici sintomatici non basta: poiché l’esame strumentale non è prova legale, l’accertamento può fondarsi su elementi sintomatici, ma il giudice deve motivare sulla loro particolare significatività ai fini del superamento della soglia penale (Sez. 4, n. 25835/2019). Il terzo motivo (art. 131-bis c.p.) resta assorbito.

Esito: la Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte d’appello di Perugia, che dovrà attenersi ai principi indicati nella valutazione della prova sul superamento del tasso alcolemico.

Implicazioni pratiche

In materia di guida in stato di ebbrezza il valore-soglia è decisivo. Quando l’imputato alleghi, con supporto tecnico, che una patologia può aver falsato la misurazione etilometrica in prossimità del confine tra illecito penale e amministrativo (0,80 g/l), non basta al giudice affermare che l’alcol è stato comunque assunto: deve spiegare perché il dato residuo integri il reato e non l’illecito amministrativo. La pronuncia rafforza l’onere motivazionale sul confine tra rilevanza penale e amministrativa e sul valore probatorio degli indici sintomatici, e conferma che l’avvertimento ex art. 429, comma 1, lett. f), c.p.p. presuppone la concreta applicabilità di una misura ablatoria.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *