Inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronta con le ragioni della sentenza sull’attendibilità del Direttore dei lavori (Cass. civ. Sez. 1 n. 15883 del 23.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che deduca il travisamento della prova o l’erronea valutazione del materiale probatorio è inammissibile se non si confronta specificamente con le ragioni decisorie della sentenza impugnata e si limita a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti. La valutazione delle prove è esercizio del potere discrezionale del giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, salvo i casi tassativi di motivazione apparente o radicalmente carente. Il giudice di merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali né a confutare ogni argomentazione difensiva, essendo sufficiente che indichi gli elementi su cui fonda il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi incompatibili con la decisione. In tema di appalti pubblici, le riserve devono essere iscritte contestualmente o immediatamente dopo l’insorgenza dell’evento lesivo, percepibile con la normale diligenza.

Il Fatto

Una società, in proprio e quale capogruppo di un’ATI, aveva convenuto in giudizio il committente per ottenere il pagamento di numerose riserve relative a un contratto di appalto per la realizzazione di opere autostradali. Il Tribunale aveva accolto la domanda, riconoscendo il pagamento di una somma per una serie di riserve. La Corte d’appello, invece, aveva integralmente respinto la domanda, ritenendo che le riserve fossero fondate esclusivamente sulla relazione del Direttore dei lavori, la cui attendibilità era sospettata in ragione della pendenza di un procedimento penale, e non fossero altrimenti provate. La società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per motivazione apparente e per violazione delle norme sugli appalti.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, riguardanti il travisamento dei fatti e l’errata valutazione delle prove, dichiarandoli inammissibili. La società ricorrente sosteneva che la Corte di merito avesse erroneamente considerato un unico Direttore dei lavori, mentre nel cantiere si erano avvicendati due professionisti con lo stesso nome, uno dei quali era stato coinvolto nel procedimento penale. La Corte ha rilevato come la parte non si fosse confrontata adeguatamente con le ragioni della decisione impugnata, la quale aveva specificamente identificato il Direttore dei lavori oggetto del procedimento penale come l’autore della relazione posta a fondamento delle riserve. La Corte ha precisato che la mera circostanza dell’avvicendamento tra i due professionisti sarebbe stata rilevante solo se avesse dimostrato che la specifica relazione considerata era stata redatta da colui che non era indagato, fatto che la ricorrente non aveva denunciato.

La Corte ha ribadito che la valutazione dell’attendibilità di una prova, quale la relazione del Direttore dei lavori, è un potere discrezionale del giudice di merito, esercitabile anche valutando autonomamente gli atti del procedimento penale, non ancora concluso con una sentenza di condanna. Tale valutazione è incensurabile in sede di legittimità, come affermato dai precedenti richiamati (Cass. S.U. n. 20867 del 2020; Cass. n. 27847 del 2021). La decisione di merito, che aveva ritenuto insufficiente il solo elemento probatorio offerto dall’attrice, non è sindacabile in cassazione.

Con riferimento al quinto motivo, relativo alla motivazione apparente, la Corte lo ha ritenuto parimenti inammissibile, in quanto la società ricorrente riproponeva le proprie argomentazioni difensive senza considerare che la sentenza impugnata aveva esposto chiaramente le ragioni del rigetto, analizzando le singole riserve in base alla loro tardività, alla mancanza di prova o alla già avvenuta contabilizzazione. Il giudice di merito non è tenuto a rispondere a ogni specifica doglianza, purché esponga le ragioni della decisione, come nel caso di specie.

Infine, il quarto motivo, riguardante la violazione del D.M. 145/2000, è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non avendo la ricorrente indicato il concreto errore di diritto commesso dalla Corte territoriale, la quale si era attenuta ai principi generali in tema di onere della prova e di tempestiva iscrizione delle riserve, in conformità alla disciplina vigente e alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 14522 del 2024; Cass. n. 27451 del 2020).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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