Attività esenti accessorie alla vendita di carburanti e irrilevanza del mancato esercizio dell’opzione per la contabilità separata (Cass. civ. Sez. 5 n. 17105 del 31.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, le attività economiche che non costituiscono il prolungamento diretto, permanente e necessario dell’attività imponibile dell’impresa, e che non implichino un impiego significativo di beni e servizi per i quali l’imposta è dovuta, devono essere qualificate come accessorie e i relativi proventi non concorrono al calcolo della percentuale di detraibilità pro rata di cui all’art. 19, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972. L’accertamento dell’accessorietà va condotto in concreto, avuto riguardo alla composizione della cifra d’affari e all’attività effettivamente svolta, e non sulla base delle mere previsioni statutarie. Il mancato esercizio dell’opzione per la contabilità separata di cui all’art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, essendo tale facoltà rimessa alla scelta incondizionata del contribuente, è privo di valenza sintomatica ai fini della qualificazione delle attività come imponibili o esenti e non impone, di per sé, l’applicazione del pro rata.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate contestava a una società, esercente attività di vendita di carburanti e, secondariamente, di vendita di tabacchi, prodotti editoriali e gestione di giochi e apparecchi da intrattenimento, la mancata applicazione del pro rata di detraibilità IVA. L’ufficio, ritenendo le attività esenti non accessorie a quella principale imponibile e non rilevando l’esercizio dell’opzione per la contabilità separata, rideterminava l’IVA detraibile. Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento e, dopo il rigetto dell’appello dell’Amministrazione da parte del giudice tributario regionale, l’Agenzia ricorreva per cassazione deducendo la falsa applicazione degli artt. 19-bis d.P.R. n. 633/1972 e 132 della Direttiva n. 2006/112/CE, nonché dell’art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, esaminati congiuntamente i motivi di ricorso per la loro stretta connessione, li ha ritenuti infondati. In primo luogo, ha richiamato il quadro eurounitario e la giurisprudenza consolidata in materia di accessorietà, secondo cui un’attività economica non può qualificarsi come accessoria quando costituisce il prolungamento diretto, permanente e necessario dell’attività imponibile dell’impresa oppure quando implichi un impiego significativo di beni e servizi per i quali l’IVA è dovuta. La Corte ha precisato che la composizione della cifra d’affari del soggetto passivo costituisce un elemento decisivo per determinare se talune operazioni debbano essere considerate accessorie.
Applicando questi principi al caso concreto, la Corte ha ritenuto che il giudice di appello si fosse correttamente attenuto a tali parametri. La valutazione della Corte territoriale, infatti, era stata condotta prioritariamente sul dato quantitativo del volume di affari delle attività esenti, ritenuto decisivo, e su altre circostanze di fatto relative alle modalità di svolgimento delle attività, come la coincidenza degli orari di apertura. Tale accertamento di merito, congruamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso che il mancato esercizio dell’opzione per la separazione contabile possa avere una qualche rilevanza interpretativa o sintomatica. La scelta di cui all’art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 resta una mera facoltà del contribuente, non subordinata a condizioni né a pretese “funzioni sistematiche”. Il suo mancato esercizio, lungi dall’integrare un comportamento sintomatico di promiscuità gestionale, è stato ritenuto coerente con la natura accessoria delle attività diverse da quella principale, qualificazione già accertata in modo esauriente dal giudice di merito.
Nota della Redazione
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