Termine ordinatorio ex art. 36-bis e decadenza per la cartella (Cass. civ. Sez. 5 n. 17109 del 31.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine annuale per la rettifica formale delle dichiarazioni, previsto dall’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, non ha natura perentoria, né può configurarsene una trasformazione in decadenziale. Nei controlli cartolari, a cui segue una mera attività di liquidazione, il termine di decadenza dell’azione amministrativa è quello per l’iscrizione a ruolo fissato dall’art. 17, comma primo, d.P.R. n. 602 del 1973. Nei casi di rettifica cartolare, invece, il potere deve essere esercitato, a pena di decadenza, mediante notifica dell’atto impugnabile entro il termine generale dell’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973. La violazione del termine ordinatorio non determina effetti invalidanti sulla cartella se l’iscrizione a ruolo è stata tempestiva.
Il Fatto
La controversia traeva origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi relativi all’anno d’imposta, con riferimento a omessi versamenti di IRES, ritenute alla fonte, IVA ed IRAP.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania rigettava l’appello del contribuente, ritenendo tempestiva l’iscrizione a ruolo e richiamando la natura ordinatoria del termine previsto dall’art. 36-bis. Il contribuente ricorreva per cassazione deducendo la violazione dell’art. 36-bis in relazione all’art. 112 c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il motivo infondato, condividendo le argomentazioni della proposta di definizione accelerata. Il Collegio ha richiamato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 21498 del 2004, secondo cui il termine annuale per la rettifica delle dichiarazioni fissato dall’art. 36-bis non ha natura perentoria, con la conseguenza che il suo inutile decorso non determina la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di procedere alla rettifica. In materia tributaria, infatti, ogni decadenza deve essere espressamente prevista e, in mancanza di esplicita previsione, il termine ha efficacia meramente esortativa.
Il potere dell’Amministrazione non può però restare indefinito. La Corte ha precisato che il termine di decadenza dell’azione accertatrice va ancorato, per i controlli cartolari seguiti da mera attività di liquidazione, al termine per l’iscrizione a ruolo di cui all’art. 17 d.P.R. n. 602 del 1973. Per le ipotesi di rettifica cartolare, invece, il potere deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro il termine generale dell’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973.
L’interpretazione autentica dell’art. 28, comma primo, legge n. 449 del 1997 ha confermato la natura non decadenziale del termine, escludendo anche l’ipotesi di una sua trasformazione da perentorio in ordinatorio. La violazione del termine non produce quindi effetti invalidanti sulla cartella, poiché l’iscrizione a ruolo era stata tempestivamente effettuata nel rispetto del termine di cui all’art. 17.
Il ricorso è stato, pertanto, rigettato. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., al pagamento dell’ulteriore importo in favore della controricorrente e della sanzione a favore della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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