Incarichi gratuiti di collaborazione esterna e rimborsi spese: imputazione contabile e tetti (Corte dei Conti Sez. contr. Liguria n. 74 del 07.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 non emerge un principio di generale e necessaria onerosità dell’incarico di collaborazione esterna. È ammissibile il conferimento di un incarico a titolo gratuito, con il solo rimborso delle spese di missione effettivamente sostenute, ove siano rispettati i presupposti di legittimità richiesti dalla norma e la scelta della gratuità sia espressamente motivata e accettata dall’incaricato. I rimborsi per missioni erogati a soggetti esterni non costituiscono spesa per missioni del personale, ma sono parte del costo complessivo dell’incarico e vanno imputati ai capitoli relativi alla spesa per incarichi di studio, ricerca e consulenze. Tale spesa non è soggetta al tetto di cui all’art. 6, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, abrogato dall’art. 57, comma 2, lett. b), del d.l. n. 124 del 2019, ma permane l’obbligo di programmazione di cui all’art. 3, comma 55, della legge n. 244 del 2007.

Il Fatto

Il Comune di Zoagli ha chiesto alla Sezione regionale di controllo un parere sulla possibilità di stipulare convenzioni con professionisti esterni di elevata qualificazione per il perseguimento di obiettivi strategici, con prestazioni a titolo gratuito e previsione del solo rimborso delle spese di missione. L’Ente ha domandato se tale impostazione sia legittima rispetto ai vincoli di finanza pubblica, se i rimborsi spese corrisposti a soggetti esterni debbano rispettare i limiti previsti per i dipendenti e se la natura gratuita dell’incarico esoneri dall’applicazione dei tetti di spesa per consulenze.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha ritenuto la richiesta ammissibile sotto i profili soggettivo e oggettivo, in quanto formulata da un ente legittimato e afferente a norme di coordinamento della finanza pubblica. Nel merito, ha osservato che la preventiva determinazione del compenso richiesta dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 non implica necessariamente un corrispettivo positivo: la giurisprudenza amministrativa e civile ammette la validità di prestazioni professionali gratuite, in cui l’utilità economica può consistere in vantaggi reputazionali o curriculari. La gratuità non è di per sé incompatibile con la natura pubblicistica dell’incarico e risulta coerente con le finalità di contenimento della spesa.

Quanto all’inquadramento contabile dei rimborsi spese per missioni erogati a professionisti esterni, la Corte ha escluso che essi siano riconducibili alla spesa per missioni del personale dipendente o degli amministratori. Trattandosi di oneri funzionalmente collegati all’esecuzione della prestazione dedotta nel contratto di collaborazione, costituiscono parte del costo complessivo dell’incarico e vanno imputati ai capitoli concernenti la spesa per incarichi di studio, ricerca e consulenze.

La Sezione ha quindi evidenziato che il tetto di spesa previsto dall’art. 6, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010 non è più in vigore, essendo stato abrogato con decorrenza dal 2020 dall’art. 57, comma 2, lett. b), del d.l. n. 124 del 2019. Il legislatore ha abbandonato il sistema di tetti specifici per singole voci di spesa, concentrando il controllo sulla preservazione degli equilibri complessivi di bilancio.

L’eliminazione del tetto settoriale non ha tuttavia liberalizzato il ricorso alle collaborazioni esterne: la spesa rimane soggetta ai vincoli generali dell’ordinamento finanziario degli enti locali e all’obbligo di programmazione di cui all’art. 3, comma 55, della legge n. 244 del 2007, che consente l’affidamento di incarichi solo per attività istituzionali previste dalla legge o da un programma approvato dal Consiglio. La Corte ha infine rammentato che gli atti di spesa di importo superiore a euro 5.000 devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti ai sensi dell’art. 1, comma 173, della legge n. 266 del 2005.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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