Chiusura dell’istruttoria sul questionario consuntivo 2024 con raccomandazioni contabili e gestionali (Corte dei Conti Sez. contr. Basilicata n. 83 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo, all’esito dell’esame del questionario sul rendiconto e dei chiarimenti forniti dall’ente, può disporre la chiusura dell’istruttoria, senza che ciò implichi una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi. Tale chiusura non è incompatibile con l’adozione di raccomandazioni, che costituiscono esercizio della funzione di controllo e non assumono natura sanzionatoria. In particolare, l’ente è tenuto a una corretta e distinta indicazione del fondo contenzioso di cui al paragrafo 5.2, lett. h), Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, al fine di garantire una trasparente rappresentazione della composizione del risultato di amministrazione. La vigilanza sull’attività di riscossione affidata a un concessionario non esonera l’ente dall’obbligo di un continuo monitoraggio, dovendo l’operato del concessionario conformarsi ai principi di efficacia, efficienza ed economicità di cui alla legge n. 241/1990. La compilazione del questionario sui debiti fuori bilancio costituisce lo strumento per consentire alla Corte dei conti di riferire al Parlamento, mentre l’art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002 impone l’invio dei provvedimenti di riconoscimento di tali debiti agli organi di controllo e alla Procura contabile.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Basilicata ha avviato l’istruttoria sul Comune di Pescopagano (PZ), analizzando i dati e le informazioni contenuti nel questionario relativo al rendiconto dell’esercizio finanziario 2024, redatto ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005 e dell’art. 148-bis TUEL.
Instaurato il contraddittorio, la Sezione ha rappresentato all’ente le criticità emerse, richiedendo chiarimenti. Il Sindaco e l’Organo di revisione hanno fornito riscontro con nota congiunta, trasmessa tramite l’applicativo ConTe. Alla luce degli esiti delle verifiche e dei chiarimenti acquisiti, la Sezione non ha ritenuto necessari ulteriori approfondimenti, disponendo la chiusura dell’istruttoria.
La Motivazione della Corte
La Sezione accerta che il rendiconto dell’ente appare sostanzialmente in linea con i vincoli di finanza pubblica vigenti. Tuttavia, con riserva di ogni ulteriore considerazione in sede di controllo sui successivi rendiconti, ritiene opportuno rivolgere all’ente specifiche raccomandazioni.
In primo luogo, la Sezione invita l’ente a indicare correttamente e distintamente nei documenti contabili il fondo contenzioso, ai sensi del paragrafo 5.2, lett. h), Allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, richiamando la propria deliberazione n. 164/2024/PRSE, per una trasparente rappresentazione del risultato di amministrazione.
Con riguardo alla gestione dei residui attivi, la Sezione raccomanda un monitoraggio costante e l’attivazione di procedure di ricognizione per la sollecita definizione delle singole posizioni, nonché l’intensificazione dell’attività di riscossione in conto residui, con particolare riferimento alle entrate dei Titoli II, III e IV.
Quanto al recupero dell’evasione della TARI, la Sezione evidenzia che, anche quando la riscossione è demandata a una società concessionaria, l’ente deve esercitare un’attività di continuo monitoraggio affinché l’operato del concessionario sia conforme ai principi di efficacia, efficienza ed economicità di cui alla legge n. 241/1990, richiamando le deliberazioni della Sezione Lombardia n. 74/2026/PRSP e della Sezione Lazio n. 67/2021/PRSP.
Da ultimo, la Sezione rammenta l’obbligo di corretta e tempestiva attuazione degli adempimenti connessi al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, inclusa la compilazione del relativo questionario, e richiama il disposto dell’art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002, che prevede l’invio dei provvedimenti di riconoscimento agli organi di controllo e alla Procura contabile. La Sezione precisa, infine, che la chiusura dell’esame non implica una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dai dati acquisiti.
Nota della Redazione
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