L’antieconomicità del costo non coincide con la non inerenza e richiede una valutazione quantitativa e comparativa (Cass. civ. Sez. 5 n. 19143 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di costi deducibili ex art. 109 t.u.i.r., l’antieconomicità è un elemento dal quale può desumersi, con onere della prova a carico dell’Amministrazione finanziaria, la non inerenza del costo rispetto all’attività d’impresa. La valutazione di antieconomicità implica un accertamento in fatto, da compiersi secondo criteri quantitativi e comparativi volti a stimarne la congruità in rapporto ai dati contabili dell’impresa e/o in rapporto al mercato. Il giudizio sull’inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo, sicché l’antieconomicità non si identifica con la non inerenza, ma ne costituisce un mero indizio sintomatico. Gli interessi passivi, pur essendo affrancati da una correlazione diretta con i componenti attivi del reddito, non sono sottratti a ogni sindacato sulla loro funzionalità all’attività d’impresa.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società, attiva come sub-holding di un gruppo multinazionale, plurimi avvisi di accertamento per gli anni dal 2012 al 2016, recuperando a tassazione il maggior imponibile ai fini Ires e Irap. L’Ufficio contestava la deducibilità degli interessi passivi corrisposti su due finanziamenti infragruppo, ritenendo l’operazione antieconomica in quanto finalizzata a favorire consociate estere. La C.t.p. accoglieva il ricorso della contribuente, ma la C.t.r. della Lombardia, riformando la sentenza, confermava la legittimità del recupero, escludendo che il giudizio di antieconomicità dovesse essere reso in termini di inerenza e ritenendo la valutazione di congruità superflua.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nell’esaminare il ricorso della contribuente, ricostruisce il sistema dei rapporti tra inerenza e antieconomicità del costo. Preliminarmente, ritiene infondata la censura sulla violazione dell’art. 39 d.P.R. n. 600/1973, osservando che l’Ufficio non ha compiuto un accertamento analitico-induttivo, ma ha rettificato una componente passiva ritenuta non deducibile per la sua presunta estraneità all’attività d’impresa.
Quanto al merito, la Corte afferma che gli interessi passivi, pur essendo deducibili nei limiti dell’art. 96 t.u.i.r. senza un giudizio di inerenza riferito a specifici ricavi, non sono tuttavia sottratti a ogni sindacato. L’art. 109, comma 5, t.u.i.r. disancora la deducibilità dalla correlazione con un particolare costo, ma non esclude la verifica della funzionalità del finanziamento all’attività d’impresa nel suo complesso.
Il giudizio sull’inerenza ha natura qualitativa, non quantitativa, e prescinde da una valutazione di congruità o di utilità del costo, come chiarito anche da Corte Cost. n. 262/2020. L’antieconomicità, pertanto, non si identifica con la non inerenza, ma rappresenta un indizio da cui desumere, in via inferenziale, l’estraneità del costo all’attività imprenditoriale. In tal senso, la valutazione di antieconomicità non può risolversi in un mero apprezzamento qualitativo della condotta, ma deve ancorarsi a parametri oggettivi, interni all’impresa o di mercato, che ne evidenzino la sproporzione.
La Corte enuncia il principio per cui l’antieconomicità deve essere provata dall’Amministrazione, la quale è tenuta a indicare i criteri quantitativi e comparativi in base ai quali il costo non può ritenersi congruo. Solo a seguito di tale dimostrazione, il contribuente è chiamato a provare la regolarità delle operazioni. La sentenza impugnata, che aveva avallato un giudizio di antieconomicità di tipo qualitativo, finendo per intromettersi nelle scelte imprenditoriali, è cassata con rinvio.
Nota della Redazione
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