La cessazione del controllo della Corte dei conti su fondazioni di diritto privato a partecipazione pubblica (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 37 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti, in sede di controllo sulla gestione finanziaria di una fondazione di diritto privato sottoposta al controllo ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, verifica la legittimità e la correttezza dell’azione amministrativa, con specifico riguardo al contenimento della spesa e al rispetto delle procedure di affidamento. L’ampio ricorso all’affidamento diretto, pur se consentito per contratti di valore esiguo, non deve trasmodare in scelte arbitrarie e impone una motivata ponderazione della calibrazione dell’acquisito e dei requisiti del fornitore, anche al fine di prevenire il divieto di frazionamento degli appalti. L’assenza di un regolamento interno per la disciplina degli incarichi esterni costituisce un profilo di criticità, in quanto l’approvazione di una procedura che definisca le modalità di selezione dei soggetti esterni rende il conferimento degli incarichi maggiormente conforme ai principi di corretta gestione delle risorse pubbliche.
Il Fatto
La relazione della Corte dei conti, deliberata nella camera di consiglio del 19 febbraio 2026, riguarda il controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione “La Quadriennale di Roma” per l’esercizio 2023. La Fondazione, costituita ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 a seguito della privatizzazione dell’ente pubblico “Esposizione nazionale quadriennale d’arte di Roma”, è una fondazione di diritto privato sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura e, fino all’esercizio in esame, al controllo della Corte dei conti, essendo inclusa nell’elenco delle amministrazioni pubbliche che concorrono al conto economico consolidato dello Stato.
Con la determinazione n. 27 del 28 febbraio 2024, la Sezione del controllo sugli enti ha accertato la sussistenza dei presupposti per la cessazione del controllo, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge 21 marzo 1958, n. 259, in ragione della particolare tenuità della contribuzione pubblica ordinaria annuale e della limitata consistenza economica e patrimoniale della Fondazione. Con d.p.c.m. del 3 giugno 2024 è stata dichiarata la cessazione del controllo a far data dal decreto stesso, rendendo la relazione per l’esercizio 2023 l’ultima deliberata dalla Corte.
La Motivazione della Corte
La Corte ha proceduto all’esame del conto consuntivo dell’ente per l’esercizio 2023, verificando l’andamento della gestione finanziaria, la sua conformità alle disposizioni normative e l’osservanza dei principi di buona amministrazione. In particolare, ha rilevato che la situazione finanziaria ed economico-patrimoniale della Fondazione si mantiene in equilibrio: il patrimonio netto registra un aumento principalmente per effetto del contributo a fondo perduto versato dalla Camera di Commercio di Roma (pari a euro 100.000) e dell’avanzo economico di esercizio, pari a euro 36.488; la consistenza finale di cassa si attesta a 3,1 milioni e l’avanzo di amministrazione è pari a 1,2 milioni.
Con riguardo all’attività contrattuale, la Corte osserva come la Fondazione abbia fatto ampio ricorso all’affidamento diretto, stipulando nel 2023 ben 56 contratti tutti sotto la soglia dei 40.000 euro. Pur riconoscendo l’esiguo valore medio delle aggiudicazioni, la Sezione evidenzia che tale fenomeno impone una riflessione sull’utilizzo corretto delle procedure di scelta del contraente e sul divieto di frazionamento degli appalti. Gli affidamenti diretti, per non trasmodare in scelte arbitrarie, devono presupporre una motivata ponderazione della calibrazione dell’acquisito e dei requisiti del fornitore in ragione delle esigenze dell’Ente.
Un ulteriore profilo di criticità è rappresentato dalla circostanza che la Fondazione non si è dotata di un regolamento per la disciplina degli incarichi esterni. La Corte, pur riconoscendo le esigenze artistiche che caratterizzano le peculiarità dell’attività dell’Ente, sottolinea che l’approvazione di una procedura che disciplini le modalità di selezione dei soggetti esterni e le relative modalità di affidamento renderebbe il conferimento degli incarichi maggiormente conforme ai principi di corretta gestione delle risorse pubbliche.
La Corte ha inoltre invitato l’Ente a valutare l’attuazione delle disposizioni statutarie che prevedono l’istituzione del Collegio dei partecipanti, organo mai costituito dal Consiglio di amministrazione, e ha sollecitato una verifica costante sulla permanenza dei residui attivi e passivi nelle scritture contabili, nonché la separazione delle voci dell’avanzo con vincolo di destinazione da quelle a destinazione libera. L’esercizio 2023 si chiude con un avanzo economico di euro 36.488, superiore a quello del 2022 (euro 16.684).
Nota della Redazione
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